Con la sentenza n. 17644 del 2025 la Corte di Cassazione ha affrontato la questione del valore giuridico della carta d’imbarco ai fini della prova del contratto di trasporto aereo e dell’identificazione del passeggero.

Il quadro normativo

Gli articoli 941 e seguenti del Codice della Navigazione disciplinano il contratto di trasporto aereo, precisando che la sua conclusione avviene con l’accettazione da parte del vettore e che la prova è fornita dal titolo di viaggio. Quest’ultimo, nella prassi, ha assunto la forma di biglietto elettronico (e-ticket), la cui emissione è oggi regolata anche dal diritto dell’Unione europea.

Il Regolamento (CE) n. 261/2004, in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato, fonda la titolarità dei diritti del passeggero proprio sulla prova della prenotazione confermata e della presentazione all’imbarco nei termini previsti.

In tale contesto, la carta d’imbarco costituisce il documento che attesta l’effettivo accesso del passeggero alle procedure di imbarco, a valle del controllo del titolo di viaggio da parte del vettore.

La controversia

Nel caso deciso dalla Cassazione, il vettore eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell’attore, sostenendo che la sola produzione della carta d’imbarco non fosse sufficiente a dimostrare la qualità di passeggero contrattualmente trasportato.

Il problema interpretativo riguardava dunque la valenza probatoria della carta d’imbarco rispetto al biglietto elettronico, e la possibilità di fondare su di essa la legittimazione a domandare il risarcimento dei danni derivanti dal trasporto.

La decisione della Corte

La Suprema Corte ha chiarito che:

  • la carta d’imbarco, pur non essendo titolo di trasporto in senso stretto ai sensi dell’art. 943 cod. nav., costituisce documento idoneo a provare il contratto;
  • essa attesta che il passeggero ha presentato un titolo valido;
  • il passeggero che produca in giudizio la propria carta d’imbarco è pertanto legittimato ad agire nei confronti del vettore, anche in relazione ai diritti sanciti dal Regolamento (CE) n. 261/2004.

La Corte ha così respinto l’argomento difensivo della compagnia aerea, riaffermando un principio di tutela effettiva del viaggiatore.

Considerazioni conclusive

La pronuncia consolida un orientamento favorevole ai passeggeri, in linea con l’impostazione pro-consumatore della disciplina europea sul trasporto aereo.

Dal punto di vista pratico:

  • per i passeggeri, la carta d’imbarco si conferma documento centrale non solo per l’accesso al volo, ma anche per la tutela giuridica dei propri diritti;
  • per i vettori, la sentenza riduce lo spazio per eccezioni meramente formali sulla legittimazione attiva, imponendo maggiore rigore nelle difese processuali.

In definitiva, la Cassazione valorizza la funzione probatoria della carta d’imbarco, rafforzando la certezza dei rapporti contrattuali nel settore del trasporto aereo e garantendo coerenza con la disciplina unionale a tutela del passeggero.

 

A cura dell’Avv. Andrea Giardini – e-mail: andrea.giardini@studiozunarelli.com

 

 

Seguici sui social: