Come noto, quando un volo viene cancellato o arriva a destinazione con più di tre ore di ritardo, i passeggeri hanno diritto – in base al Regolamento UE 261/2004 – ad una compensazione pecuniaria fino a 600 euro a seconda della lunghezza della tratta.

Questo diritto, però, ha una “scadenza”: bisogna agire entro un certo tempo, altrimenti si perde la possibilità di ottenere l’indennizzo.

Il Regolamento UE 261/2004, pur attribuendo tale diritto, non stabilisce entro quanto tempo si debba presentare la richiesta di compensazione. Questo aspetto è stato oggetto di chiarimento da parte della Corte di Giustizia UE già tanti anni fa: a decidere il termine di prescrizione del diritto è ciascun Paese membro, in base alle proprie leggi nazionali, sicché vi possono essere differenti termini di prescrizione a seconda del Paese scelto per agire in giudizio.

In Italia, vi è sempre stato un contrasto giurisprudenziale in riferimento al termine di prescrizione applicabile.

Tre erano le interpretazioni fornite dalla giurisprudenza:

  • vi erano Giudici che ritenevano applicabile il termine biennale di cui alla Convenzione di Montreal del 1999, sulla base del rinvio operato dal combinato disposto degli art. 949-ter e 941 Cod. Nav.;
  • altri Giudici applicavano il termine annuale (o di 18 mesi se il volo era destinato fuori Europa o da fuori Europa proveniva) di cui all’art. 2951 del Codice Civile;
  • vi erano, infine, Giudici che ritenevano applicabile l’art. 418 del Codice della Navigazione secondo cui “I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati si prescrivono col decorso di sei mesi dall’arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare” e […] “Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei comma precedenti si compie col decorso di un anno”.

L’art. 418 Cod. Nav., pur dettato nella sezione del Codice dedicata al trasporto marittimo, troverebbe applicazione analogica al trasporto aereo in forza del disposto dell’art. 1, comma 2 dello stesso Codice della Navigazione, il quale, in caso di lacune normative, prevede che si proceda all’applicazione per analogia e, solo se impraticabile, il ricorso al diritto civile.

Secondo quest’ultima interpretazione, il diritto alla compensazione pecuniaria, previsto dal Regolamento CE n. 261 del 2004 in favore del passeggero che ha sofferto un pregiudizio a causa del ritardo, del negato imbarco e/o della cancellazione del volo, ha natura indennitaria e, dunque, non è assoggettabile al termine di decadenza previsto dall’art. 35 della Convenzione di Montreal del 1999, il cui ambito di operatività è limitato alle azioni di carattere risarcitorio. Deve, peraltro, escludersi che il rinvio operato dal novellato art. 949 ter Cod. Nav.. – che rinvia all’art. 941 Cod. Nav. – alle “norme comunitarie” e alla “normativa internazionale” conduca all’applicazione automatica della Convenzione Convenzione di Montreal del 1999, trattandosi di un rinvio mobile e non fisso ad una determinata disciplina. Parimenti non potrà applicarsi il Codice Civile, in quanto norma generale, perciò soccombente davanti alla norma speciale rappresentata dal Codice della Navigazione.

Tale ultima interpretazione è sempre più seguita dai tribunali e, in seguito ad una conferma in sede di Cassazione, è destinata a diventare maggioritaria.

In sintesi, qualora il passeggero agisca in Italia, il termine di prescrizione che deve tenere presente è

  • di sei mesi dalla data in cui il volo è arrivato (o sarebbe dovuto arrivare) a destinazione;
  • di un anno dalla data in cui il volo è arrivato (o sarebbe dovuto arrivare) a destinazione, solo se il volo ha avuto inizio o termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo.

Dopo questi termini, la Compagnia aerea può legittimamente rifiutare il pagamento.

Occorre dunque prestare molta attenzione ai termini di prescrizione, i quali, secondo l’interpretazione sempre più sposata dalla giurisprudenza italiana, sono più penalizzanti per il passeggero che ritenga di aver diritto a un indennizzo ai sensi del Regolamento UE 261/2004.

Approfondimento a cura dell’avv. Stefano Campogrande, Junior Partner dello Studio – stefano.campogrande@studiozunarelli.com

 

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