Con due recenti Sentenze, – la n. 2283/2025 e la n. 2287/2025, pubblicate entrambe il 22 luglio 2025 -, la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Puglia (Sezione seconda) si è pronunciata su una complessa vicenda riguardante il riconoscimento della merce unionale e la conseguente esenzione dal pagamento dei relativi dazi e delle sanzioni, che vedeva coinvolti uno spedizioniere doganale ed un importatore di autoveicoli.
La vicenda ha avuto origine da un contenzioso doganale sorto presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Bari. L’ADM ravvisava una (asserita) erronea compilazione delle dichiarazioni doganali relative all’importazione di diversi autoveicoli dal territorio albanese. Tali dichiarazioni erano state ritenute non conformi rispetto al contenuto delle carte di circolazione, ove risultavano veicoli di origine (UE).
In tale contesto, l’ADM richiamava l’articolo 11 della convenzione PEM e, di conseguenza, disconosceva l’applicabilità dell’art. 203 del Codice Doganale dell’Unione (CDU), ravvisando una mancata coincidenza soggettiva tra l’esportatore iniziale e l’attuale importatore.
Nel corso del giudizio di appello, l’Avv. Vincenzo Gelao (sede di Bari) e l’avv. Simone Ariatti hanno sostenuto che l’origine preferenziale unionale delle merci era indicata nel certificato di circolazione albanese dei veicoli, fornendo – in tal modo – elementi probatori suffraganti la mancanza di operazioni di modifica o alterazione delle stesse.
Le sentenze citate, di pieno accoglimento della tesi dello Studio, hanno notevole rilievo in quanto valorizzano le linee guida fornite dalla Corte di Giustizia Europea, ravvisando nel caso di specie la sussistenza di un comportamento leale e trasparente dei soggetti coinvolti nella vicenda, sulla scia di un quadro probatorio idoneo ad escludere qualsivoglia tentativo di frode. Un comportamento lecito, privo finanche della potenzialità volta a sottrare materia imponibile dall’imposizione unionale.
A cura dell’Avv. Vincenzo Gelao, Associate, vincenzo.gelao@studiozuanrelli.com