
L’aggiornamento del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, siglato il 6 dicembre 2024, introduce una versione ampiamente riscritta dell’articolo 42, ora rubricato “Appalto di lavori di logistica, facchinaggio, movimentazione – cambi di appalto – clausola sociale – qualificazione della filiera”. La riscrittura mira a rafforzare la legalità nella catena logistica, contrastando fenomeni di dumping contrattuale e di intermediazione illecita di manodopera.
In particolare, la novità terminologica apportata nella rubrica del novellato art. 42 è espressione del principio guida seguito dalle parti sociali nella riformulazione della disposizione in commento. La c.d. “qualificazione della filiera”, infatti, ha l’obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza e regolarità degli appaltatori.
Ambiti esternalizzabili e divieto di subappalto
Il comma 2, coerentemente con quanto avveniva in passato, stabilisce che attività di logistica, facchinaggio, movimentazione, magazzinaggio, distribuzione e consegna possono essere esternalizzate solo a imprese che applicano il CCNL di settore e che tali servizi non possono essere subappaltati.
La modifica di recente apportata all’art. 42 riguarda le eccezioni all’affidamento dei menzionati servizi in subappalto, il quale risulta legittimo se effettuato:
- dal consorzio alla consorziata;
- dall’impresa appaltatrice ad altra impresa facente parte del medesimo gruppo (artt. 2359 e 2497 c.c.), purché la società controllata possieda i requisiti previsti dal CCNL e sia indicata “in modo esplicito e stabile” nel contratto di appalto sin dalla sottoscrizione del medesimo.
Requisiti di qualificazione della filiera
Per innalzare la qualità dei servizi e per contrastare i crescenti fenomeni di illegalità diffusi nelle attività di logistica, facchinaggio e movimentazione merci, la norma introduce quattro categorie di requisiti vincolanti per ogni soggetto affidatario.
In particolare, i requisiti minimi del soggetto affidatario (art. 42, comma 3) sono i seguenti:
- Idoneità tecnica e professionale: possesso di mezzi e attrezzature adeguati e assenza di interdittive e provvedimenti che impediscano l’esercizio dell’attività specifica, nonché possesso della certificazione antimafia.
- Capacità economico-finanziaria e assetti organizzativi (con espresso richiamo all’art. 2086 c.c.): ultimo bilancio depositato e adozione di un Modello 231/2001.
- Sicurezza sul lavoro: obbligo di DVR e formazione continua del personale, nonché possesso di documentazione statistica in relazione agli infortuni occorsi nel triennio precedente.
- Regolarità contributiva e fiscale: attestata mediante l’estratto del libro unico del lavoro (LUL) e regolarità di DURC e DURF (o modelli F24 a comprova del versamento delle ritenute).
Cause di risoluzione del contratto
Il mancato rispetto da parte dell’appaltatore dei requisiti minimi previsti dall’articolo 42 costituisce motivo di risoluzione. Peraltro, la novellata disposizione, al comma 5, prevede una ulteriore integrazione dell’elenco delle circostanze che giustificano la risoluzione, prevedendo ora che il contratto di appalto possa essere risolto dal committente in caso di:
- il mancato versamento alla sanità integrativa all’ente bilaterale o alla previdenza complementare;
- violazioni delle disposizioni essenziali in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro;
- mancato versamento alle società finanziarie delle trattenute di cessione del quinto del lavoratore.
Conclusioni
Il nuovo art. 42 si pone come architrave di legalità nel settore logistico, imponendo standard omogenei lungo tutta la catena di fornitura.
Tali innovazioni segnano un rilevante cambio di paradigma per il settore e, di fatto, non potranno essere trascurate né dai committenti, né dagli operatori di tutta la filiera.
Per la committenza diventerà, in definitiva, di strategica importanza collaborare esclusivamente con operatori realmente qualificati; a tal fine, oltre a rafforzare i controlli e i monitoraggi periodici sugli aspetti critici, sarà opportuno aggiornare i propri modelli contrattuali per assicurarne la piena conformità alle nuove previsioni del CCNL. Specularmente, per gli appaltatori l’adeguamento tempestivo ai requisiti previsti del nuovo articolo 42 è determinante per conservare la propria competitività.
Sebbene il quadro normativo sia ancora in evoluzione, il segnale è chiaro ed inequivocabile: solo chi opera nel pieno rispetto delle regole potrà accedere e restare nel mercato degli appalti logistici.
A cura dell’Avv. Sebastiano Tosi – (sebastiano.tosi@studiozunarelli.com)