Con sentenza parziale del 24 settembre 2012 il Tribunale di Forlì – Sezione distaccata di Cesena ha deciso una questione di giurisdizione sollevata nell’ambito di una controversia instaurata da una impresa di trasporti, assistita dal nostro Ufficio di Bologna, per il risarcimento dei danni conseguenti al furto di una partita di merce destinata ad una società con sede nella provincia di Forlì – Cesena. In particolare, il vettore formulava la predetta domanda risarcitoria a titolo di responsabilità contrattuale, in regime di CMR, nei confronti del subvettore, una società spagnola cui la nostra assistita aveva affidato l’incarico di provvedere all’esecuzione del trasporto.

Per contro, il subvettore eccepiva in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello spagnolo, ai sensi dell’art. 39, comma 2, della CMR, il quale prevede che il “vettore che intende esercitare il suo diritto di regresso può presentare la sua domanda al giudice competente del Paese nel quale uno dei vettori interessati ha … la sua sede principale”.

Tale eccezione veniva contestata dalla nostra assistita, la quale osservava come gli artt. 34 – 40 della CMR (Capitolo VI “Disposizioni concernenti il trasporto effettuato da vettori successivi”) fossero unicamente applicabili alle ipotesi di trasporto cumulativo e cioè alle ipotesi di partecipazione all’esecuzione di un servizio di trasporto, in virtù di un unico contratto, di più vettori successivi, ciascuno dei quali assume l’obbligo di effettuare soltanto una parte dell’intera tratta.

Viceversa, sosteneva la nostra cliente, nel caso di specie si era in presenza di un’ipotesi di trasporto con subtrasporto, che ha luogo quando il vettore assume interamente l’obbligazione inerente l’esecuzione del trasporto dal luogo di consegna a quello di destinazione, concludendo con il subvettore, a proprio nome e nel proprio interesse, un distinto ed autonomo contratto di trasporto (subtrasporto).

Sulla base di tali argomentazioni, la nostra Cliente chiedeva dichiararsi la sussistenza della giurisdizione del Giudice italiano, alla luce dell’art. 31, comma 1, lett. b della CMR, ai sensi del quale, in relazione a tutte le controversie concernenti i trasporti assoggettati alla CMR, possono essere adìti “i giudici del Paese sul cui territorio: ….. b) si trova il luogo del ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna”.

Nella propria decisione, il Tribunale romagnolo ha accolto le argomentazioni sviluppate nell’interesse del vettore, mittente rispetto al subtrasporto, e rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che “l’art. 39, comma 2, CMR si applica solo al contratto di trasporto cumulativo (v. art. 1700 c.c. – ipotesi diversa dalla presente), in cui più trasporti sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con un unico contratto (contratto iniziale unico, con esecuzione di vettori stradali successivi, ma già previsti e ricompresi nel contratto iniziale; non così nella fattispecie in cui si verificarono successive autonome e arbitrarie ‘girate’ dell’originario contratto di trasporto”. Il Tribunale argomentava inoltre che, “in ogni caso, anche laddove dovesse ritenersi la sussistenza nella fattispecie di un contratto di trasporto cumulativo, la giurisdizione del tribunale spagnolo ai sensi dell’art. 39, comma 2, CMR sarebbe facoltativa, accessoria e non esclusiva, alla luce del tenore della citata disposizione (‘il vettore che intende esercitare il suo diritto di regresso può presentare la sua domanda …’)”.

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale di Forlì – Sezione distaccata di Cesena ha quindi dichiarato con sentenza l’infondatezza della predetta eccezione di difetto di giurisdizione e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa in istruttoria.

A cura dell’Avv. Stefano Campogrande (stefano.campogrande@studiozunarelli.com)

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