Lo Studio è stato incaricato, nell’ambito della attività stragiudiziale prestata, dell’assistenza di un cliente privato nella redazione di un contratto di produzione, lato sensu, associata di contenuti “audiovisivi” misti ad opera intellettuale in vista di un’importante rassegna cinematografica.

Il rapporto immaginato dal cliente si caratterizzava, pertanto, per la combinazione di prestazioni eterogenee, rispetto alle quali l’ingegno poteva avere carattere prevalente – avendo riguardo all’importanza dell’opera, ma un rilievo economico ed organizzativo circoscritto rispetto alle attività materiali dallo stesso realizzande in qualità di “produttore associato” od “esecutivo”.

Risultava, quindi, estremamente problematico ricondurre tale contratto ad una tipologia predefinita, in quanto la natura diversificata delle prestazioni in esso ricomprese ne impediva l’inquadramento in un’unitaria fattispecie contrattuale, specie con riguardo all’assetto di interessi divisato dalla parte assistita.

Nello stesso negozio era, infatti, necessario bilanciare i principi che governano i “contratti di scambio” con quelli che informano di contenuto i “contratti associativi” o “di organizzazione”, tutelando al contempo delicati interessi di proprietà intellettuale e di sfruttamento commerciale dell’opera di ingegno sullo sfondo di negozi socialmente tipici nelle prassi contrattuali delle produzioni audio/video.

Si poneva l’alternativa di considerarlo un contratto misto, con i conseguenti problemi in tema di disciplina applicabile ovvero di ricondurlo alla figura dei contratti collegati.

Il problema pratico non era di scarso momento: nel negozio misto, in particolare, appaiono combinarsi più elementi di diversi contratti tipici, dando vita ad un’unica causa, risultante dalla fusione tra le cause di due o più contratti nominati.

Nella scelta della tecnica di fondo di scrittura del contratto, è stato quindi necessario tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale incline a dare applicazione alla forma negoziale prevalente, che attribuisce una posizione subordinata e residuale alle specifiche pattuizioni previste dalle parti e sempre che le norme che regolano tali elementi non siano incompatibili con quelle del contratto prevalente.

Il fenomeno del collegamento negoziale si connota, invece, per la pluralità di negozi e per la connessione funzionale tra gli stessi e si differenzia dal contratto misto, che è un unico negozio, mentre con il collegamento negoziale si ha un concorso di più negozi, ciascuno dei quali resta autonomo e produttivo degli effetti ad esso peculiari, benché connessi dalla comune destinazione alla realizzazione di uno scopo finale complessivo.

L’applicazione di tali principi al contratto di produzione associata “atipica” richiesta poneva, quindi, dinanzi alla alternativa di ottenere il risultato immaginato dal cliente attraverso la combinazione di negozi contrattuali distinti – ciascuno autonomo e soggetto alla propria disciplina, uniti da un collegamento funzionale, di natura bilaterale o plurilaterale, con l’estensione di ogni vicenda di uno dei contratti all’altro – ovvero come contratto misto con il vantaggio di restituire unitarietà al contratto, ma con i problemi evidenziati in tema di “prevalenza” e con rischi di una tipizzazione non soddisfacente per l’assetto di interessi rappresentato.

Il tema centrale, in tale ambito, è rappresentato dal regime di responsabilità applicabile, ossia dalla possibilità per la parte assistita di limitare il proprio rischio derivante dall’esecuzione di prestazioni riconducibili a figure negoziali eterogenee, e dall’applicabilità di istituti disomogenei (ad esempio in tema di prescrizione dei crediti) a seconda del tipo negoziale asseritamente prevalente. La soluzione immaginata è il risultato di una combinazione fra “contratto misto”, chiamato di “produzione associata” ma sostanzialmente atipico e quindi senza la possibilità di sussunzione in uno schema prevalente, e di negozi tipici collegati all’interno di una operazione economica complessa ma unitaria nel proprio scopo.

A cura dell’Ufficio di Bologna – Avv. Antonio Salamone (0512750020)

 Print This Post Print This Post

Seguici sui social: