Lo Studio assiste imprese e privati nella verifica di anomalie nei contratti di conto corrente, mutuo, finanziamento, leasing, derivati e swap stipulati con istituti di credito o società di leasing.

In particolare, l’assistenza – anche in affiancamento con altri esperti che collaborano in questa materia con lo Studio – consiste nella preliminare analisi dei contratti, volta all’accertamento di vessazioni da parte degli operatori del mondo finanziario.

Ed invero, sulla base dell’esperienza maturata, può affermarsi come la maggior parte dei rapporti analizzati evidenzi violazioni, da parte del ceto finanziario, delle normativa in materia di usura e anatocismo bancario.

Per contrastare la diffusa applicazione di interessi usurari da parte delle banche e società di leasing, il legislatore è intervenuto negli anni offrendo tutele ai soggetti vessati, tanto sul piano penale, introducendo all’art. 644 c.p. un concetto di usura monetaria oggettiva (oltre che con la fissazione di un criterio matematico dell’usurarietà basato sulla rilevazione del tasso medio ex art. 2, comma 3° L. n. 108/1996), quanto sul piano prettamente civilisitico, modificando l’art. 1815, comma 2°, che statuisce che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Di indubbia rilevanza, sul punto, il recente intervento della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 350/2013 ha chiarito che “ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c e dell’art. 644 c.p. si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o, comunque, convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo di interessi moratori”. Laddove, dunque, siano stati riscossi od anche soltanto pattuiti interessi usurari il negozio rimane valido ed efficace solo limitatamente agli effetti traslativi del capitale ricevuto, mentre è improduttivo di effetti quanto alla pattuizione degli interessi. Lo Studio è in grado di assistere i soggetti vessati, che abbiano interesse a recuperare quanto illegittimamente incamerato da banche e società di leasing a titolo di interessi ed anatocismo.

Il Prof. Avv. Massimo Campailla è a disposizione per ulteriori informazioni (051 2750020 – 040 7600281).

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