Alcune perplessità interpretative sono insorte, in dottrina e giurisprudenza, circa l’estensione della condizione di ineleggibilità prevista per i magistrati togati anche ai giudici onorari ex art. 60, co. 1, n. 6 del T.U. enti locali.

La disposizione richiamata prevede che non siano eleggibili alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale “nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace”.

Sul punto la giurisprudenza ha precisato che “i magistrati onorari addetti ai tribunali ordinari ai sensi dell’art. 42 bis dell’Ordinamento giudiziario – aggiunto al r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 dell’art. 8 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51- devono ritenersi inclusi nella previsione di ineleggibilità a sindaco di cui all’art. 60, comma 1, d.lg. 18 agosto 2000 n 267” (Cfr. Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2003).

La norma sopra citata sembra prevedere, dunque, una chiara condizione di ineleggibilità per i componenti gli Uffici Giudiziari, non potendo, i magistrati ed i giudici onorari essere eletti nelle circoscrizioni sottoposte in tutto o in parte alla giurisdizione degli uffici ai quali i medesimi sono (o sono stati) assegnati.

Condizione che, secondo il chiaro dettato dell’art. 60, co. 3, T.U. enti locali, potrebbe venire meno solo se gli interessati cessino dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

In tale ottica la giurisprudenza ha chiarito che “le cause di ineleggibilità alle cariche pubbliche elettive, diversamente dalle cause d’incompatibilità, limitano il diritto di elettorato passivo e, ove non rimosse entro un certo termine precedente alle elezioni, le invalidano, senza che al cittadino sia consentito di scegliere, una volta eletto, tra l’ufficio precedentemente ricoperto e quello elettivo; pertanto, ai fini della rimozione della causa d’ineleggibilità alla carica di consigliere provinciale, prevista dall’art. 11, lett. c, l.reg. Trentino Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, non è sufficiente la dichiarazione di autosospensione dall’incarico di amministratore di una società a totale partecipazione pubblica, effettuata dal candidato anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, qualora le dimissioni effettive siano intervenute successivamente all’elezione” (Cfr. Cassazione civile, sez. I, 21 gennaio 2010).

(A cura dell’Ufficio di Bologna – Avv. Antonio Salamone – 051 2750020)

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