Il 9 luglio 2013 il “SAT” (State Administration of Taxation Guójiāshuìwùzǒngju 国家税务总 局) e il “SAFE” (State Administration of Foreign Exchange – Guójiāwàihuìguǎnlǐjú 国家外汇管理局) hanno rilasciato congiuntamente la Circolare No.40, seguita successivamente il 18 luglio dalla Circolare SAFE No.30 ed entrambe entrate in vigore il 1°settembre 2013, allo scopo di semplificare le procedure di pagamento dalla Cina verso l’estero.

A causa dell’impossibilità di convertire liberamente la moneta cinese in valuta estera e al fine di accertare che le attività svolte da operatori esteri all’interno del territorio cinese venissero regolarmente tassate come previsto dalla normativa tributaria in vigore, ogni trasferimento su conto corrente estero di una somma uguale o superiore a 30.000 USD richiedeva preventivamente il rilascio da parte delle autorità fiscali competenti del Tax Certificate for external Payments, documento comprovante l’avvenuto pagamento delle imposte,da presentare alla banca al momento del versamento insieme con l’autorizzazione del SAFE al trasferimento della somma in valuta estera. Questa normativa aveva applicazione su ogni importo versato come remunerazione per attività beneficiate in Cina e rientranti nel settore dei servizi, in mancanza della menzionata documentazione il pagamento non poteva essere effettuato, con grave danno per le aziende estere. Dato il continuo evolversi delle operazioni fra Cina ed estero, non più limitate ad un solo import export di prodotti finiti ma avendo ad oggetto sempre più spesso beni immateriali o servizi, lo scopo della novella normativa è appunto quello di facilitare tali transazioni. Maggiore liberalizzazione, minor controllo sui pagamenti in uscita dalla Cina, innalzamento della soglia limite da 30.000 a 50.000 USD, ne sono i punti cardine. Secondo la recente normativa quindi tutti i versamenti sotto i 50.000 Euro possono essere effettuati liberamente, per i pagamenti invece superiori a 50.000 USD non verrà più effettuato un controllo preventivo, ma sarà sufficiente richiedere il bonifico estero presentando semplicemente il cosiddetto “modulo di registrazione fiscale” insieme ad altri documenti, quali le copie dei relativi contratti o documenti di transazione con timbro ufficiale. Completare il modulo di registrazione fiscale sarà quindi l’unico adempimento necessario al fine di portare a termine l’operazione e sarà cura delle autorità cinesi, un volta ricevuto il relativo Tax Record, verificare entro 15 giorni l’avvenuto pagamento delle imposte.

Nel caso in cui, all’esito della procedura di revisione, risulti il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute, al contribuente sarà intimato di provvedere all’adempimento nonché irrogate le relative sanzioni.

In conclusione, per i versamenti esteri di importo massimo inferiore a 50.000 dollari, la banca non è, in linea di principio, più tenuta ad esaminare i documenti relativi alle singole transazioni, ad eccezione del caso in cui la natura del pagamento non risulti chiara. Invece, per i bonifici esteri superiori a 50.000 USD, le procedure di controllo fiscale da parte del Tax Bureau e la documentazione necessaria di volta in volta richiesta sia dell’ufficio fiscale competente che dalla banca risultano semplificate al fine di facilitare i rapporti commerciali Cina-estero, avvantaggiando le imprese nonché i singoli operatori del settore servizi, anche se per poter avere una valutazione definitiva sulla novella bisognerà verificare come questa sarà recepita dai singoli uffici competentie dalle Banche.

Occorre sottolineare infine che la liberalizzazione della procedura non comporta tuttavia il venir meno per i contribuenti delle relative responsabilità fiscali. In caso di omissioni o ritardi nei pagamenti saranno infatti applicate le relative sanzioni.

(A cura dell’ufficio di Shanghai – Dott. Luigi Zunarelli 0086/2151501952)

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