Si è conclusa con successo la vicenda giudiziale che ha coinvolto i sindaci e i dirigenti preposti al demanio marittimo di alcuni Comuni costieri dell’Emilia Romagna, assistiti in entrambi i gradi di giudizio dal Dipartimento di Diritto Amministrativo dello Studio e convenuti dalla Procura regionale della Corte dei Conti per aver disapplicato le disposizioni introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 in materia di demanio marittimo, omettendo di riscuotere tempestivamente i canoni demaniali marittimi delle concessioni aventi finalità turistico-ricreative, nell’esatta misura maggiorata in applicazione della novella legislativa.

La peculiarità della vicenda consiste nel fatto che la formulazione della norma era tutt’altro che univoca in ordine alla data da cui calcolare gli aggiornamenti ISTAT dei canoni (non era possibile comprendere se l’anno di riferimento fosse il 1994, il 1998 o il 2007).

Nell’estrema incertezza interpretativa che governava l’applicazione degli aumenti gli organi comunali ritennero di seguire le direttive impartite dalla Regione, che si era orientata nel senso di rimettere alla Conferenza Stato-Regioni la risoluzione dei dubbi emersi e di disapplicare, in attesa di chiarimenti, le disposizioni della Legge Finanziaria 2007, avendo tuttavia cura di precisare la natura provvisoria della determinazione e salvo conguaglio.

Il contrasto ermeneutico fu risolto solo nel 2009, allorché nell’ambito della concertazione fra Stato e Regioni, fu determinato che l’incremento ISTAT dovesse essere applicato a partire dal 1998: i Comuni avviarono quindi prontamente le attività di riscossione per recuperare l’importo differenziale precedentemente non richiesto.

Secondo la prospettazione della Procura regionale della Corte dei Conti, i funzionari dei Comuni avevano errato nel dare rilievo alle direttive regionali, asseritamente emesse in violazione delle funzioni spettanti allo Stato in materia di demanio marittimo.

I Giudici della sezione centrale di appello della Corte dei Conti hanno assolto nel merito in entrambi i gradi di giudizio i funzionari, ritenendo corretto e di sicuro non fonte di “colpa grave” l’atteggiamento degli organi comunali laddove essi avevano seguito le direttive della Regione, primo e diretto referente istituzionale degli Enti locali nella materia.

L’introduzione nel nostro ordinamento dell’elemento della “colpa grave” per la sussistenza della responsabilità contabile richiede infatti la dimostrazione da parte della pubblica accusa della ritenuta grave trasgressione ai doveri pubblici, ciò a differenza di quanto avveniva in precedenza, in regime di “colpa lieve”, allorquando era sufficiente la sola prova dell’inosservanza di doveri di servizio da parte dei dipendenti pubblici.

In particolare, la giurisprudenza contabile è pacifica nel riconoscere la scusabilità di un errore di fatto o di diritto, a fronte di una normativa suscettibile di dare luogo ad un elevato tasso di dubbi interpretativi: nella vicenda in esame, la presenza di oggettive incertezze in ordine al significato ed alla portata della Legge Finanziaria 2007, ha fatto sì che i Giudici ritenessero non censurabile il comportamento degli organi comunali che avevano aderito alla tesi della Regione sospendendo in via provvisoria l’applicazione della nuova norma.

(A cura dell’ufficio di Bologna – Avv. Chiara Iannizzotto – 051 2750020)

Print This Post Print This Post

Seguici sui social: