Lo Studio, assieme allo Studio Arntzen de Besche, ha assistito vittoriosamente una Cliente in una vicenda risolta dal Tribunale di Oslo.

La nostra Assistita, incaricata di eseguire un trasporto di merci su strada dall’Italia alla Norvegia, lo aveva affidato a propria volta ad un subvettore norvegese. Questi, giunto in una città svedese vi si fermava e, parcheggiato il veicolo in un’area incustodita, vi trascorreva la notte. Ripreso il viaggio la mattina successiva ed effettuata una prima sosta, si accorgeva che il telone del camion era stato strappato e parte della merce era stata sottratta. Tuttavia non denunciava il furto alla polizia. Sorgeva disputa stragiudiziale tra le parti, incentrata sull’entità del risarcimento dovuto: l’avente diritto alla riconsegna affermava che il danno avrebbe dovuto essere integralmente risarcito, mentre il subvettore sosteneva di poter beneficiare del limite di responsabilità contemplato dall’art. 32, III co. CMR.

L’assicurazione delle merci, indennizzato il danno all’avente diritto alla riconsegna e surrogatasi nei suoi diritti risarcitori, agiva giudizialmente in Italia nei confronti della Cliente dello Studio per ottenere il ristoro del danno. Il subvettore norvegese, a propria volta, convinto di poter godere del limite di responsabilità accordato dalla CMR, otteneva da un Tribunale norvegese un decreto che ingiungeva alla Cliente dello Studio (sua committente) di corrispondergli i noli che nel frattempo quest’ultima aveva trattenuto in compensazione del danno occorso. La Cliente proponeva opposizione al decreto innanzi al Giudice norvegese, allegandone la colpa grave e sostenendo d’avere diritto a veder compensati il credito vantato nei suoi confronti dal subvettore per noli con il credito vantato nei confronti del subvettore medesimo, consistente nel risarcimento del danno preteso dall’Assicuratore.

Il vettore italiano era dunque nella spinosa situazione di dover discutere innanzi a due giurisdizioni diverse del medesimo argomento (applicabilità del limite risarcitorio contemplato dall’art. 32 CMR alle ipotesi di furto), ma a posizioni invertite, dovendo sostenere in Italia – per non essere condannato a corrispondere l’intero – l’insussistenza della colpa grave, e dovendo invece sostenere in Norvegia – per poter ottenere di essere integralmente manlevato dal subvettore del danno il cui risarcimento le era richiesto in Italia – la tesi opposta.

A rendere ostica la questione vi era il fatto che la giurisprudenza italiana è pressoché granitica nel sostenere che il furto perpetrato a danno del vettore che abbia sostato la notte in area di sosta incustodita integra gli estremi della colpa grave, mentre era incerto se i Giudici norvegesi avrebbero usato un metro altrettanto severo nei confronti del subvettore. Ciò rendeva concreto il rischio di difformità tra giudicati, a scapito della posizione della Cliente. Accogliendo la nostra tesi il Tribunale di Oslo ha affermato che “a seguito di un accertamento complessivo del rischio di furto nel caso in esame, del valore delle merci e della loro commerciabilità, del facile accesso al vano di carico e della possibilità di reperire un’adeguata area custodita di sosta, la condotta consistente nel trascorrere la notte in un’area di sosta isolata, priva di illuminazione ragionevolmente buona, integra una condotta altamente biasimevole e perciò gravemente colposa”.

Anche l’omessa denuncia è stata considerata condotta rilevante ai fini della colpa grave.

Ottenuta la compensazione dei noli dovuti al subvettore con l’importo risarcitorio, la Cliente dello Studio ha potuto corrispondere all’Assicurazione il risarcimento integrale del danno subito e la causa subita in Italia è stata abbandonata a spese compensate.

A cura dell’Ufficio di Trieste – Avv. Alberto Pasino (0407600281)

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