Per il trasporto di rifiuti sussiste, a latere della normativa avente portata generale, una disciplina specifica, dettata dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. Detta normativa prevede, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs 152/2006, l’istituzione dell’Albo Nazionale gestori Ambientali presso il Ministero dell’Ambiente. L’iscrizione a tale albo costituisce titolo autorizzatorio ed obbligatorio per l’esercizio delle attività di trasporto e raccolta di rifiuti. Il trasporto eseguito in mancanza della prescritta autorizzazione configura il reato di gestione illecita di rifiuti, previsto dall’art. 256 del decreto legislativo sopra citato. Con riferimento alle ipotesi – molto più frequenti di quanto non si pensi – di rifiuti non pericolosi, la suddetta norma punisce il trasporto illecito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. A tal fine, si segnala che il trasporto di rifiuti senza autorizzazione può essere qualificato come reato anche quando l’attività di trasporto non abbia il carattere dell’attività imprenditoriale. Infatti, anche se svolta in modo occasionale tale attività deve essere autorizzata. Sul punto, una recente sentenza della Suprema Corte ha affermato che il reato di cui al D.lgs. 152/2006 è reato istantaneo e non abituale ed è quindi sufficiente anche un solo trasporto perché possa essere contestato il reato di gestione illecita di rifiuti (Cass. Civ. n. 15617/2013).

Ferma restando la responsabilità del vettore per il trasporto senza autorizzazione come sopra specificata, ai sensi dell’art. 178 del D.Lgs in esame, la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti della filiera, coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto o smaltimento.

È quindi necessario che il detentore dei rifiuti, qualora non conferisca i suoi rifiuti al servizio pubblico, si rivolga a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento. Tale obbligo è interpretato dalla giurisprudenza in modo molto rigoroso, giungendo a pretendere che qualunque soggetto interessato si renda autonomamente parte diligente nell’espletamento della verifica, sino ad acquisire, di propria iniziativa, la relativa visura presso l’Albo Nazionale Gestore Ambientali.

Analogo dovere di controllo grava sul produttore anche con riferimento alla correttezza documentale della procedura di trasporto, in relazione a quanto disposto dall’art. 193 del D.Lgs. 151/06, in base al quale i rifiuti devono essere sempre accompagnati durante il trasporto da un formulario di identificazione. Quando anche il produttore avesse deciso di affidare al trasportatore la compilazione del formulario, al medesimo resta sempre l’onere di accertarsi e verificare che il documento sia correttamente compilato. Inoltre è necessario evidenziare che nel caso in cui venga commesso il reato di trasporto illecito di rifiuti, è altresì prevista dall’art. 259 D.Lgs. 152/2006 la confisca del mezzo.

Nelle ipotesi di contratti quadro, nell’ambito dei quali i servizi di trasporto sono eseguiti con carattere di continuatività, la comunicazione di notizia di reato sarà unica, ma recherà nel dettaglio tutti i viaggi in ordine ai quali è stata riscontrata eventualmente la violazione. Per le ipotesi di sanzioni penali, assume quindi estrema rilevanza l’applicabilità dell’istituto del reato continuato, di cui all’art. 81 c.p., che si configura allorché più violazioni della stessa norma siano commesse con azioni distinte ed in momenti diversi. A tal fine le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato sin dall’inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine. Non rientrano, infatti, nella previsione della norma in questione tutti quei fatti costituenti reato che si trovino, rispetto al primo, in un rapporto di mera occasionalità, oppure siano espressione di abitualità. Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che l’identità del disegno criminoso ai sensi dell’art. 81 c.p. non può essere presunta e l’imputato ha l’onere di dimostrarne i presupposti “necessitando il corredo di prove ed argomentazioni tali da dimostrare l’unicità del disegno criminoso in cui devono essere ricomprese le diverse azioni od omissioni fin dal primo momento” (Cass. pen. Sez. I – 21/11/94 – n. 4437). L’istituito del cumulo giuridico delle pene, previsto per il caso della continuazione fra reati, consentirebbe l’applicazione della pena nel massimo edittale aumentata sino a tre volte.

A cura dell’Ufficio di Bologna – Avv. Federica Sabbioni (tel. 051 2750020)

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