Prendendo l’abbrivio da un recente incarico ricevuto dallo Studio, è interessante formulare in questa sede alcune riflessioni attuali sulla cessione del diritto di ormeggio da parte di società di gestione di porto turistico all’utenza.

Per contratto di ormeggio si intende il negozio contrattuale con il quale un soggetto (associazione o società), di norma concessionario di un’area demaniale comprensiva di uno specchio acqueo, costituisce in favore di un altro soggetto (proprio associato o socio, oppure terzo), dietro corrispettivo, il diritto di stazionare con un’unità da diporto in una determinata porzione dello specchio acqueo (cosiddetto “posto barca”), nonché di fruire delle strutture (banchine, centri ristoro, spiaggia) e delle attrezzature (bitte, anelli e catenarie) nonché, eventualmente verso pagamento del corrispettivo addizionale, quello di ricevere alcuni servizi strumentali connessi (ad es. assistenza all’ormeggio, disormeggio e all’alaggio, fornitura di energia e di acqua etc.). Benché si tratti, per costante giurisprudenza, di un contratto innominato, ossia sprovvisto di una regolamentazione legislativa uniforme, risulta essere qualificato come un contratto socialmente tipico per l’ampia diffusione acquisita nella pratica attraverso l’impiego di formule sostanzialmente conformi ad un modello astratto, tanto che numerose appaiono le iniziative legislative volte a riformare il codice della nautica da diporto attraverso la previsione, per via regolamentare, di un modello standard di contratto di ormeggio.

Si ritiene utile approfondire quanto attiene alla validità di un eventuale clausola risolutiva espressa pattuita dalle parti al momento della stipula del contratto stesso.

Premesso che ai sensi dell’art. 1456 c.c. “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva”, resta da comprendere se la parti che abbiano effettivamente voluto prevedere una clausola risolutiva espressa del tipo indicato dal legislatore possano poi avvalersene pur nell’esistenza di una relazione professionista-consumatore nella stipula del negozio medesimo. Ebbene la clausola risolutiva espressa, se correttamente formulata, costituisce strumento di preventiva specificazione in relazione ad un istituto già previsto a livello generale dall’ordinamento, la stessa altro non è che la libera espressione dell’autonomia negoziale delle parti le quali, disciplinando le proprie obbligazioni nell’ambito di un rapporto sinallagmatico, fissano la rilevanza dell’inadempimento in riferimento ad una determinata condotta o nell’accadimento di un determinato fatto imputabile ad una delle parti.

Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità non si tratta, quindi, di clausola vessatoria, ma semplicemente di una previsione contrattuale rimessa all’autonomia negoziale delle parti, con la quale si dà preventivamente contenuto al concetto di importanza dell’inadempimento (per Cass. 8881/00 la clausola risolutiva espressa non dovrebbe nemmeno essere approvata per iscritto a norma dell’art. 1341 c.c., in quanto non particolarmente onerosa).

A cura dell’Ufficio di Bologna – Avv. Antonio Salamone (051 2750020)

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