Un Porto Turistico, rappresentato in giudizio dagli Avvocati Alberto Pasino e Federica Fantuzzi, ha ottenuto da una Commissione Tributaria Provinciale la sospensione dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti, emanati dall’Agenzia del Territorio, di rettifica di rendita catastale e classamento in categoria D8 di moli, banchine, pontili galleggianti e posti barca di cui il Porto Turistico è titolare.

Tra i motivi posti a fondamento del ricorso il Marina ha evidenziato l’invalidità, per un verso, dell’adozione del criterio di determinazione diretta della rendita catastale e, per altro verso, del classamento dei beni nella categoria D8 (dovendosi invece preferire la cat. E1). Ha da ultimo posto l’accento sul fatto che per certo i posti barca sono esclusi dall’obbligo di accatastamento.

L’interesse della decisione pare risiedere nella motivazione posta dalla Commissione Tributaria Provinciale a fondamento della sospensione: il Collegio ha infatti osservato che i posti barca, essendo costituiti da porzioni ideali della superficie del mare, non sono ricondonducibili alla nozione di fabbricato  o terreno e non sono dunque suscettibili d’esser iscritti a catasto. Si è dunque negato in radice, ed assorbendo la questione se beni appartenenti al demanio portuale debbano essere censiti in cat. E1 ovvero in cat. D8, la legittimità dell’atto di classamento laddove esso abbia ad oggetto uno specchio acqueo.

(A cura dell’Ufficio di Trieste – Avv. Alberto Pasino – 040 7600281)

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