L’accesso alla professione dell’autotrasporto di cose per conto terzi è regolato da una disciplina che descrive, nel dettaglio, le specifiche modalità per operare nel mercato senza incorrere in ipotesi di esercizio abusivo, sanzionate dagli artt. 26 e 46 della L. 298/74. L’accesso può avvenire in modo indiretto, attraverso una cessione di azienda o di parco veicolare, o in modo diretto, ossia attraverso l’acquisizione in disponibilità e la immatricolazione di almeno due veicoli non inferiori alla categoria Euro 5.

Oltre all’iscrizione all’Albo provinciale degli autotrasportatori, è indispensabile acquisire l’autorizzazione per l’esercizio della professione rilasciata dagli Uffici provinciali della motorizzazione civile competenti per territorio, in relazione alla sede principale dell’impresa e iscrizione dell’impresa stessa nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (R.E.N.). I requisiti dell’onorabilità, dell’idoneità finanziaria e dell’idoneità professionale devono permanere in capo all’impresa, che può essere anche soggetta a specifici controlli, per tutto il periodo di iscrizione all’Albo, pena l’applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, della sospensione o della cancellazione dallo stesso Albo. L’ulteriore requisito dello stabilimento consiste, in sintesi, nel disporre di una sede effettiva e stabile situata nel territorio dello Stato italiano.

La Legge di Stabilità di recente approvazione, in un’ottica di centralizzazione dei poteri di controllo e di accesso alla professione, assegna un ruolo determinante al Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori, affidando al Comitato stesso nuovi compiti e funzioni atti a realizzare un sistema di controlli e di verifiche in ordine all’accesso alla professione, all’accertamento dell’assenza di infiltrazioni malavitose, al lavoro transnazionale ed al cabotaggio in ottica di salvaguardia delle aziende “sane” che operano nel rispetto delle regole. Oltre alle ordinarie funzioni di verifica in merito all’adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, al Comitato sono attribuite funzioni di controllo sulle imprese medesime, al fine di garantire la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l’esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) 1071 del 2009. Tra le modifiche più salienti, è altresì da annoverare il trasferimento della tenuta dell’Albo agli Uffici provinciali della motorizzazione, mediante un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emenarsi entro il giugno 2014. Con riferimento all’art. 83 bis L 133/2008 la Camera ha inserito un emendamento che elimina, dall’attuale formulazione del comma 12, l’inciso “che deve avvenire entro e non oltre la fine de mese in cui sono svolte le relative prestazioni di trasporto” con la conseguenza che il vettore non avrà più l’obbligo di emettere fatture nell’immediatezza dell’esecuzione del servizio fornito, così venendo ripristato il vantaggio fiscale di registrare le fatture di un trimestre entro il compimento del trimestre successivo, con conseguente liquidazione dell’IVA in base al trimestre di registrazione (ex art. 74, comma 4, DPR 633/1972).

A cura dell’Ufficio di Bologna – Dott. Federico Tassinari (tel. 051 2750020)

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