Come promesso nello scorso numero, aggiorniamo i lettori sugli sviluppi che hanno interessato le norme in tema di RC da circolazione di veicoli e natanti, introdotte dall’art. 8 del DL “Destinazione Italia”.
A nessuno sarà sfuggito, attesa l’enfasi riservata dai media all’argomento, che tale disposizione – come c’era ragionevolmente da aspettarsi, attese le perplessità che alcuni suoi profili destavano – è stata stralciata dalla Legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, sicché tutte le novità che in materia erano state introdotte dal Decreto sono venute meno.
Automobilisti e diportisti possono dunque dormire sonni tranquilli? Ni.
Tale stralcio, infatti, non significa che quanto uscito ora dalla porta non possa rientrare dalla finestra: non è, infatti, un mistero che il precedente Governo abbia assecondato lo stralcio operato in sede parlamentare al solo scopo di assecondare la pressione posta in essere da una parte consistente dell’opinione pubblica, ma l’avrebbe fatto unicamente nella prospettiva di riproporla nell’ambito di un nuovo ddl dedicato alla disciplina della RC da circolazione di veicoli e natanti, effettivamente approvato dal Consiglio dei Ministri i primi giorni del mese scorso.
Trattandosi di disegno di legge, le relative disposizioni non hanno tuttavia alcuna efficacia precettiva e dunque oggi automobilisti e diportisti si ritrovano nella medesima situazione in cui versavano anteriormente alla promulgazione del Decreto Legge Destinazione Italia: nel loro vademecum non c’era (e, quel che più conta, non c’è nuovamente adesso) la decadenza trimestrale dai diritti risarcitori, né la necessità di identificare in denuncia all’assicurazione i possibili testimoni da utilizzare nel corso del giudizio, novità che, stralciate dal testo del Decreto in sede di conversione, spariscono dal panorama legislativo.
(A cura dell’Ufficio di Trieste – Avv. Alberto Pasino – 0407600281)

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