Le opportunità offerte della zone economiche libere e dalle zone economiche speciali

La legge russa sugli investimenti stranieri del 1991 (n. 1545-1/1991) prevedeva la presenza di un certo numero di zone economiche libere (свободные экономические зоны), l’esistenza di tali zone con le relative peculiarità tuttavia, non è più stata presa in considerazione dalla più recente legge sugli investimenti stranieri del 1999 (FZ – 160/1999) e dalle sue successive modifiche.
Ancorché non sia prevista la costituzione di nuove zone economiche libere e pur in assenza di espresso riconoscimento nella più recente legge sugli investimenti stranieri, restano operative le zone economiche libere costituite precedentemente alla legge del 1999.
Tra di esse le più conosciute sono quelle di Kaliningrad, il cui particolare status è disciplinato dalla legge n. FZ-13/1995, e di Magadan, che trova espresso riconoscimento nella legge FZ-104/1999.
La zona di Kaliningrad, in particolare, opera come zona franca per l’importazione di componenti e prodotti semilavorati e per l’esportazione di prodotti finiti.
L’importazione dei singoli componenti a Kaliningrad, pur comportando una riduzione dei costi in termini di dazi doganali, può risultare più macchinosa in quanto ogni singolo componente da importare deve essere dotato di una propria certificazione rilasciata dalle Camere di Commercio russe che accertano, sui campioni forniti prima dell’importazione, che i componenti abbiano i requisiti di legge per essere importati e poi posti in commercio.
I vantaggi di cui l’investitore straniero può godere, svolgendo la propria attività imprenditoriale nelle zone economiche speciali, consistono primariamente in incentivi di natura fiscale. In modo particolare segnaliamo che per i primi cinque anni di attività è prevista l’esenzione dai dazi doganali all’importazione, nonché dalle commissioni sull’esportazione, inoltre non sono dovute, per il citato periodo di tempo, imposte sulla terra (che sarebbero dovute nei casi in cui, per svolgere la propria attività, l’imprenditore straniero prenda in affitto dei terreni, ad esempio per lo svolgimento di attività agricola) e sul patrimonio.
Accanto alle zone economiche libere la legge russa prevede della zone economiche speciali (особые экономические зоны) che, nella previsione del legislatore russo, avrebbero dovuto essere di sei tipologie: zone doganali produttive e commerciali; zone speciali ai confini del territorio russo; zone tecnico – applicative; zone per servizi di assistenza oltre frontiera; centri bancari offshore e zone turistico – ricreative.
A disciplinare tali zone è intervenuta la legge FZ-116/2005, che oltre a fornire una disciplina organica riduce le tipologie di zone economiche speciali a due: zone economiche speciali di tipo industriale – produttivo e le zone economiche speciali di tipo tecnologico – innovativo (tra queste ultime rientra anche il centro tecnologico di Skolkovo).
La normativa che disciplina le zone economiche speciali disciplina anche le modalità con le quali l’investitore straniero può svolgere la propria attività in un di tali zone.
Allo scopo di investire in tali zone è necessario che l’imprenditore straniere sigli un apposito accordo siglato con l’autorità statale competente.
Sulla scorta di quanto previsto dalla legge FZ-116/2005, tale accordo deve prevedere un investimento minimo, da parte dell’investitore straniero, di almeno 210 milioni di rubli (art. 12, legge FZ – 116/2005), attualmente pari a circa € 4.256.000,00.
(continua dalla nona)
La legge dispone inoltre che entro tre anni dalla conclusione dell’accordo tra l’autorità competente e l’investitore, quest’ultimo dovrà aver già versato del previsto investimento nell’ammontare di almeno 40 milioni di rubli (art. 12, co. III, legge FZ – 116/2005), corrispondenti a circa € 810.524,00.
La legge in questione non discrimina imprenditori russi ed imprenditori stranieri, pertanto la citata previsione si applica ad entrambe le categorie di investitori.
La disciplina sopraesposta non si applica, in ogni caso, alle zone economiche libere di Kaliningrad e Magadan, le quali sono disciplinate dalle citate apposite leggi.
L’imprenditore straniero, così come nel caso in cui svolga attività nelle zone economiche libere, può godere di alcuni incentivi anche operando nelle zone economiche speciali.
Più precisamente, laddove l’investimento venga effettuato in una zona speciale di tipo industriale – produttivo, è prevista la possibilità di iscrivere, nell’anno fiscale successivo, una quota di perdite superiore al 30 %.
Nel caso invece di investimenti in una zona di tipo tecnologico – innovativo, lo straniero potrà giovarsi di una riduzione dell’aliquota dell’imposta sociale unica (comprensiva, in sostanza, dei contributi pensionistici e previdenziali che devono versare gli imprenditori e, comunque, tutti coloro che corrispondono retribuzioni a persone fisiche) al 14 %.

(A cura dell’Ufficio di Trieste – Dott. Andrea Piras – 040 7600281)

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