I servizi di trasporto aereo, la costruzione di aeroporti o di infrastrutture aeroportuali, la loro ristrutturazione ed ampliamento, la gestione di aeroporti e la fornitura di servizi aeroportuali non possono essere liberamente finanziati con fondi pubblici, quali risorse provenienti da Regioni, enti pubblici territoriali e persino società partecipate da enti pubblici. Tali tipi di interventi sono soggetti a una disciplina specifica, ora dettata dalle nuove Linee guida sugli aiuti di Stato agli aeroporti ed alle compagnie aeree (C (2014) 963), del 20 febbraio 2014, dal pacchetto sugli aiuti di Stato ai servizi di interesse economico generale (SIEG) e dal Regolamento (CE) n. 1008/2008, che compongono ora il sistema complessivo di regole che gli operatori ed i giuristi devono considerare per poter legittimamente attuare operazioni di sviluppo di siffatto importante settore tramite finanziamenti pubblici.
Esulano dall’ambito di applicazione delle fonti summenzionate le mere operazioni di investimento che corrispondano alle regole ed interessi del mercato.
È’ tuttora prevista la possibilità di imporre obblighi di servizio pubblico, stipulare contratti di servizio pubblico o comunque istituire servizi di interesse economico generale, ad esempio per finanziare collegamenti aerei, anche al fine di garantire la continuità territoriale. Tali interventi devono rispettare i criteri individuati dalla giurisprudenza Altmark oppure, in via subordinata, l’art. 106.2 TFUE, come attuato dalla Decisione 2012/21/EU e dalla Disciplina quadro sui SIEG, fermo restando, per i servizi di trasporto aereo, il Reg. (CE) n. 1008/2008.
Altri strumenti per finanziare collegamenti aerei sono gli aiuti a carattere sociale, diretti a concedere riduzioni del prezzo del biglietto a particolari categorie di utenti, considerate svantaggiate (come passeggeri con difficoltà motorie, anziani, studenti, residenti in isole o regioni ultraperiferiche), e gli aiuti per l’avvio di nuovi collegamenti aerei, finalizzati a promuovere lo sviluppo di determinati aeroporti, ammissibili alle condizioni stabilite dalle Linee Guida del 2014.
Quanto al lato infrastrutturale, i possibili interventi con risorse pubbliche, che non corrispondano a meri investimenti di mercato, sono disciplinati dagli Orientamenti del 2014.
Sono dunque ammessi investimenti diretti a coprire i costi relativi ad infrastrutture ed impianti aviation degli aeroporti, purché perseguano il soddisfacimento di un ben definito obiettivo di interesse comune, senza però determinare una sovracapacità nella regione interessata, e rispettino i criteri all’uopo fissati dalle summenzionate Linee Guida.
Gli aiuti al funzionamento diretti agli aeroporti sono considerati compatibili solamente per un periodo transitorio di dieci anni per gli aeroporti ed alle condizioni previste dai nuovi Orientamenti.
Decorso il periodo transitorio, determinate misure di aiuto potrebbero essere considerate compatibili ai sensi delle vigenti discipline orizzontali (i.e. che non concernono esclusivamente lo specifico settore dei trasporti) in materia di aiuti di Stato.
(A cura dell’Ufficio di Bologna – Dipartimento Antitrust, Concorrenza ed Aiuti di Stato – Antitrust, Competition & State Aids Department – 051 2750020)

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