Il 15 febbraio 2012 due pescatori indiani, Valentine Jalstine e Ajesh Binki, vennero uccisi da colpi di arma da fuoco mentre si trovavano a bordo della loro barca al largo delle coste del Kerala, stato dell’India sud occidentale.

Della loro morte vennero da subito accusati i due marò italiani Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, in servizio anti-pirateria sulla petroliera Enrica Lexie, i quali, però, sostenevano di aver sparato scambiando il battello per una nave di pirati. Circa la dinamica esatta dell’incidente, vi è una notevole discrepanza tra la ricostruzione dei fatti indiana e quella italiana.

1. I fatti e le circostanze controverse

Il comandante della nave italiana, Umberto Vitelli, sostiene, infatti, che a bordo della imbarcazione da pesca vi erano cinque persone armate con evidenti intenzioni di attacco. A fronte di ciò, in accordo con le regole d’ingaggio previste in circostanze del genere, egli sostiene di avere messo in atto la procedura antipirateria prevista, in un primo momento aumentando la velocità della nave a 14 nodi e attivando le sirene e le luci di allarme, e in un secondo momento sparando in acqua dei colpi d’avvertimento. Secondo le autorità indiane invece i fatti si sarebbero svolti in modo molto diverso. Innanzitutto il governo indiano sostiene che l’imbarcazione oggetto di attacco è stata quella indiana, la quale era al momento dei fatti impiegata in normali operazioni di pesca. Nessun membro dell’equipaggio, secondo questa ricostruzione fece fuoco o minacciò di fare fuoco contro la Lexie, anche perché non vi
erano armi a bordo dell’imbarcazione; il peschereccio indiano si sarebbe trovato alla distanza di sicurezza di 200 metri dalla petroliera, dalla quale partirono numerosi colpi, al punto che sulla nave indiana sono stati rinvenuti 16 fori di proiettile.
I due fucilieri di marina (“Marò”) Massimiliano Latorre e Salvatore Girone vennero nel giro di pochissimo tempo arrestati dalle autorità indiane con l’accusa di omicidio.
Ne scaturì una crisi diplomatica tra India e Italia in merito alla questione della giurisdizione; per il governo indiano non vi erano dubbi che, trattandosi di un peschereccio indiano e di due vittime indiane, la vicenda dovesse essere giudicata da un Tribunale indiano, mentre l’ambasciatore italiano Giacomo Sanfelice e la missione interministeriale sostenevano che, essendo il fatto avvenuto su una nave battente bandiera italiana ed in acque internazionali, dovesse essere sottratto all’autorità di New Delhi.
All’inizio del 2013, la Corte Suprema Indiana decise che il governo centrale di Nuova Delhi e il presidente della Corte Suprema avrebbero provveduto a formare una Corte speciale per decidere sulla questione della giurisdizione.
Nel mentre, a marzo dello stesso anno, ai marò fu concesso un permesso per rientrare in Italia, con garanzia di ritorno alla scadenza del periodo.
Una volta giunti i marò in patria, il Governo italiano decise che questi non avrebbero più fatto rientro in India come inizialmente previsto, accusando pubblicamente l’India di avere violato il diritto internazionale.
La situazione precipitò e il governo indiano, come ritorsione verso l’Italia, giunse a limitare la libertà personale dell’ambasciatore italiano in India, Daniele Mancini, prendendo misure volte a impedirgli di lasciare il paese.
Il governo italiano, dopo un negoziato condotto con l’India dal sottosegretario agli Esteri Staffan De Mistura, decise dunque di rispettare gli accordi raggiunti in precedenza e di fare rientrare a New Delhi i Marò.
Attualmente, la Corte Suprema indiana ha istituito una Corte speciale per giudicare Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, presieduta da un «magistrato capo metropolitano».
I Marò hanno chiesto alla Corte, tramite i propri difensori, di annullare l’intero procedimento giudiziario, compresa la denuncia iniziale per aver ucciso i due pescatori indiani; a fronte di tale richiesta la Corte ha sospeso il processo presso la Corte speciale e rinviato a nuova udienza per permettere al governo indiano e alla National Investigation Agency (NIA), l’agenzia federale indiana per la lotta al terrorismo che ha condotto le indagini di produrre le proprie controdeduzioni prima di decidere nel merito del ricorso. Nel mentre, Massimiliano Latorre ha subito un malore, in specie è stato colpito da un’ischemia transitoria, in seguito al quale la Corte Suprema ha consentito a questi di fare rientro in patria alcuni mesi ed effettuare le dovute cure riabilitative.

2. Le tesi giuridiche contrapposte e la linea del Governo italiano

La linea difensiva del nostro paese, che contesta la giurisdizione dell’India, si basa principalmente a) sul fatto che l’incidente sarebbe avvenuto al di fuori delle acque territoriali indiane, e b) sulla circostanza per cui in ogni caso i marò si trovavano a svolgere il servizio di antipirateria per conto dello Stato italiano, per cui dovrebbe essere loro riconosciuta l’immunità funzionale.
L’Italia, infatti, tramite la propria Marina Militare, prende parte da diversi anni a due operazioni internazionali di contrasto alla pirateria: Atalanta, dell’Unione Europea (risoluzione 2008/251 del 10 novembre del 2008), e Ocean Shield, della Nato, su mandato ONU (risoluzioni 1918 del 2010). Queste missioni si concretizzano proprio in un’attività di monitoraggio e pattuglia delle aree del Mar Rosso e del golfo di Aden, al largo della Somalia, in cui il rischio pirateria è maggiore, con eventuale svolgimento pure di attività di tipo dissuasivo. I militari, durante queste missioni, si trovano a bordo di navi da guerra. Nel 2011, inoltre, il Ministero della Difesa italiano firmò un accordo con la Confederazione Italiana Armatori, secondo cui alcuni Nuclei Militari di Protezione (Npm) formati da fucilieri di Marina avrebbero potuto essere imbarcati sulle imbarcazioni degli armatori che ne avessero fatto richiesta, allo scopo di effettuare un servizio anti pirateria a difesa delle navi commerciali italiane private, come per esempio la Lexie.
Da qui, dunque, nasce uno dei punti più controversi della vicenda, e la difficoltà di inquadrare l’attività dei
due marò come attività effettivamente inerente ad una missione internazionale.
2a) La zona dell’incidente
Per quanto attiene alla prima argomentazione della linea difensiva dei marò, il luogo dove è avvenuto l’incidente costituisce uno dei punti cruciali per comprendere la natura della controversia tra India e Italia.
A parere delle autorità italiane, infatti, la petroliera Enrica Lexie si trovava in alto mare al momento dell’accaduto, in acque internazionali, per cui questo potrebbe rientrare nell’ipotesi di “incidente di navigazione” avvenuto in acque internazionali.
Entrambi gli Stati coinvolti nella questione sono, infatti, parti della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (Convenzione di Montego Bay) del 1982, che codifica gran parte del diritto internazionale attualmente in vigore in merito agli eventi che si verificano in mare.
Secondo quanto previsto dall’art. 97 della Convenzione di Montego Bay “in caso di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione nell’alto mare, che implichi la responsabilità penale o disciplinare del comandante della nave o di qualunque altro membro dell’equipaggio, non possono essere intraprese azioni penali o disciplinari contro tali persone se non da parte delle autorità giurisdizionali o amministrative dello Stato della bandiera”.
A fronte di ciò, ad avviso del Governo Italiano, le Corti indiane non erano competenti secondo il diritto internazionale a giudicare i due marò, considerati parte integrante dell’equipaggio.
Da parte sua la Corte Suprema indiana, il 18 gennaio 2013, pur riconoscendo che la zona dove sono avvenuti gli spari sia da ritenere al di fuori delle acque territoriali indiane, dichiarò che dalle proprie indagini l’incidente risultava avvenuto all’interno della “zona contigua”, che si trova tra le acque territoriali e quelle internazionali.
A tale proposito, occorre ricordare che l’articolo 111 paragrafo 1 della Convenzione di Montego Bay prevede che sia consentito l’inseguimento di una nave straniera quando le competenti autorità dello Stato costiero abbiano fondati motivi di ritenere che essa abbia violato le leggi e i regolamenti dello Stato stesso.
Sempre secondo la Convenzione, la “zona contigua” è stata istituita anche per consentire allo Stato costiero di esercitare il cosiddetto diritto di inseguimento, ovvero di catturare coloro che fuggono al largo dopo aver commesso dei reati nel mare territoriale.
Pur ammettendo, dunque, che su tali aree non ha una sovranità esclusiva pari a quella esercitabile sulle acque territoriali, comunque l’India ha ritenuto di potersi attribuire la giurisdizione sulla vicenda, considerando il crimine in questione come perseguibile dallo stato indiano.
2b) Le funzioni svolte dai marò ed il concreto rispetto delle relative regole
Ma vi è un’altra questione su cui India e Italia si scontrano attualmente, ovvero quella relativa al ruolo da attribuire ai Marò.

Malgrado la petroliera su cui si trovavano fosse una nave civile, i marò al momento degli spari stavano facendo da scorta militare ad alcune navi commerciali, attività autorizzata dal Parlamento italiano e secondo la tesi del governo italiano rientrante nelle supra citate missioni contro la pirateria.
Secondo il governo italiano i marò a bordo della Enrica Lexie, nave battente bandiera italiana e quindi giuridicamente facente parte ideale del territorio italiano, dovrebbero, quindi, inevitabilmente essere considerati personale militare in servizio su territorio italiano.
Avendo agito in qualità di organi dello Stato italiano, l’attività loro contestata dovrebbe essere considerata attribuibile allo Stato per conto del quale è stata posta in essere, ossia l’Italia, e dovrebbero dunque godere della cosiddetta immunità funzionale.
Vi è, infatti, una norma di diritto internazionale (fonte di grado primario del diritto internazionale) per cui gli Stati sono tenuti a riconoscere l’immunità giurisdizionale alle persone che hanno agito in qualità di organi di un altro Stato.
Per potere invocare l’immunità funzionale, occorre, però, altresì dimostrare che l’attività dei marò rientrasse proprio nel quadro delle funzioni ufficiali che erano state loro conferite, ivi comprese le regole d’ingaggio.
Ebbene, la definizione di pirateria contenuta nella Convenzione di Montego Bay stabilisce che “l’attività di violenza che concreta l’azione di pirateria” debba avvenire in “alto mare”. Sempre secondo la Convenzione l’alto mare sarebbe costituito dallo spazio marino che si estende oltre la “zona economica esclusiva”, zona che ingloba la “zona contigua”. Diviene dunque di primaria importanza stabilire con certezza dove sia avvenuto il fatto, perché solo se fosse avvenuto fuori dalla zona contigua si potrebbe parlare di pirateria (e così tale aspetto si interseca con la questione affrontata poc’anzi (si veda par. 2a).
Inoltre, la normativa italiana che autorizza la presenza di militari a bordo delle navi private ha omesso ogni riferimento alla fattispecie “armed robbery at sea” (rapina a mano armata negli spazi marini), per cui non vi è una copertura normativa rispetto ad azioni di violenza in mare non qualificabili come pirateria, anche al fine della verifica del rispetto da parte dei due militari delle regole d’ingaggio.
Infine, secondo l’India, sono i giudici indiani a potere/dovere giudicare ogni reato commesso contro un cittadino indiano che si trova su una nave indiana, anche qualora i colpevoli fossero in acque internazionali.
Proprio alla luce di questo, attualmente il governo indiano sostiene che i due marò potrebbero essere semplicemente considerati come due cittadini stranieri che hanno ucciso due cittadini indiani.
Questo delitto sarebbe stato, infatti, commesso a difesa della proprietà privata, ossia della petroliera, a vantaggio del solo armatore, e non come organi dello Stato a tutela del territorio italiano, quale porebbe essere considerata la nave battente bandiera italiana in acque internazionali.
3. I possibili futuri sviluppi
Tutto ciò premesso e considerato, il governo italiano allo stato attuale sembra propendere per l’internazionalizzazione della vicenda, in modo tale da dare avvio ad un contenzioso da svolgersi presso un Tribunale arbitrale costituito ai sensi dell’Allegato VII della Convenzione di Montego Bay.
La chiave di volta potrebbe stare in una interpretazione, che il governo italiano auspica, assai restrittiva e letterale del testo della Convenzione (tendenza interpretativa in effetti esplicitata anche in sede ONU), per cui i diritti di uno stato costiero sulla propria zona contigua sono assai limitati.
Seguendo tale impostazione teorica, sembrerebbe difficile avvallare la “tendenza espansiva” del governo indiano.
Il ricorso al tribunale arbitrale fornirebbe quindi garanzie di celerità, ma anche di tutela dei diritti degli organi dello stato presenti su mezzi privati.
Solo eventualmente instauratosi un giudizio arbitrale, sarebbe magari possibile chiedere al Tribunale del diritto del mare l’adozione di misure cautelari, quale potrebbe essere ad esempio un ordine di liberazione urgente di Salvatore Latorre e Massimiliano Girone.

(A cura dell’Ufficio di Bologna – Avv. Andrea Giardini,  Avv. Laura De Paulis – 051 2750020)

CategoryDiritto penale

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