Lo Studio ha assistito un’importante realtà del trasporto bolognese in una delicata vicenda processuale in materia di appalti pubblici, che si è conclusa con l’accoglimento dell’appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato con decisione 22 dicembre 2014, n. 6349.

Nella fattispecie concreta l’Azienda sanitaria locale interessata aveva affidato, all’esito di una procedura di aggiudicazione secondo il modello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio di trasporto di materiale biologico e vario, per un importo presunto annuo di 1.158.000,00 euro, IVA esclusa, e per la durata di un quadriennio rinnovabile per ulteriori due anni dall’aggiudicazione, ad un’impresa aggiudicataria con determinazione del 17 dicembre 2013.

Avverso tale aggiudicazione, l’impresa assistita dallo Studio aveva proposto ricorso al T.A.R. per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, evidenziando in particolare dei vizi del sub procedimento di verifica di anomalia dell’offerta, che deve essere attivato, in base a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, nel caso di “eccesso di ribasso”.

Tuttavia, con decisione 17 aprile 2014, n. 430 il Tribunale Amministrativo aveva respinto il ricorso proposto dall’impresa assistita dallo Studio. Tale decisione è stata appellata innanzi al Consiglio di Stato dall’impresa che era ricorsa al TAR, sulla base di molteplici profili di impugnazione.

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi sull’appello, ha affermato l’insufficienza motivazionale del provvedimento di aggiudicazione impugnato e la violazione delle norme che regolano il procedimento di anomalia dell’offerta, specie per quanto attiene alle voci relative al costo del personale e al prezzo offerto, valorizzando l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza. Ed infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa, il giudizio di congruità dell’offerta è sindacabile: “…in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta” (in questi termini, Consiglio di Stato, sez. III, 21 ottobre 2014, n. 5196).

Nella propria decisione il Giudice amministrativo ha, in modo particolare, affermato che: “alla luce degli specifici elementi sintomatici individuati dall’appellante, si può nel caso all’esame dedurne che la valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, appiattitasi sulle anzidette giustificazioni, risulta in-congruamente basata su elementi del tutto insufficienti a dar conto della adeguatezza dell’offerta di cui si tratta rispetto al fine perseguito con l’appalto e cioè quello della corretta esecuzione dello stesso nei limiti della spesa programmata e della somma offerta, il cui accertamento rappresenta in fin dei conti lo scopo primario del procedimento di verifica dell’anomalia”.

(A cura dell’Ufficio di Roma, Avv. Antonio Salamone)

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