Nelle trattative internazionali la possibilità di rivolgersi in caso di controversie ad un ente arbitrale piuttosto che ad una giurisdizione statale offre da sempre diversi aspetti vantaggiosi. La celerità del giudizio, il carattere internazionale dell’organo giudicante e la possibilità di riconoscere più facilmente un lodo arbitrale rispetto ad una decisione di una Corte straniera, sono fra le principali ragioni del successo della China International Economic Arbitration Commission (CIETAC).

 Nel solo 2013 la CIETAC ha gestito più di 1.256 casi di cui 375 con connotati di internazionalità, confermandosi la principale camera arbitrale cinese ed una delle più importanti a livello internazionale. Questo primato deriva principalmente dagli sforzi che la CIETAC ha sempre dedicato nel cercare di offrire un sistema arbitrale che rispettasse le aspettative e le prassi consolidate a livello internazionale. Questo processo è oggi culminato con l’emanazione del nuovo Regolamento Arbitrale CIETAC (in seguito il Regolamento) in vigore dal 1 Gennaio 2015, che come d’abitudine recepisce alcuni degli aspetti già consolidati su base internazionale.

  • Emergency Arbitrators (Art 23)

Il Regolamento prevede la possibilità di richiedere alla CIETAC la nomina di un c.d. Emergency Arbitrator che abbia la facoltà di emanare misure urgenti di natura cautelare prima dell’effettiva nomina del panel competente per la decisione. I poteri dell’Emergency Arbitrator cessano all’instaurarsi dell’organo giudicante e in ogni caso non precludono alla parte attrice la possibilità, qualora la normativa nazionale lo preveda, di rivolgersi per questo tipo di provvedimenti al giudice ordinario.

  • Contratti collegati (Art 14)

La nuova normativa prevede la possibilità per l’attore di instaurare un solo procedimento arbitrale per le istanze aventi ad oggetto un accordo principale ed uno o più contratti accessori; per i contratti relativi alla medesima transazione o a transazioni in serie; per i contratti aventi le medesime parti e la medesima natura giuridica; e per i contratti la cui clausola compromissoria sia identica o compatibile;

  • Riunione di procedimenti (Art 19)

Secondo il nuovo art 19 del Regolamento, la CIETAC può ora disporre d’ufficio la riunione di due o più procedimenti, anche senza il consenso unanime di tutti i soggetti, nel caso in cui le richieste formulate siano basate sulla medesima clausola arbitrale; le richieste formulate siano basate su clausole arbitrali compatibili, abbiano la medesima base o natura giuridica ed abbiano di fronte i medesimi soggetti.

  • Procedura semplificata e CIETAC Hong Kong (Art 56 nonché Artt. 73 e seguenti)

Il nuovo Regolamento innalza fino a RMB 5.000.000 i procedimenti che possono usufruire di un procedimento semplificato, rispetto al precedente limite di RMB 2.000.000; stabilisce inoltre una serie di previsioni specifiche relative alla sede di Hong Kong, operativa dal 2012, ed alle cui attività – a differenza delle sedi continentali a cui si applicherà la normativa Cinese – viene riconosciuta l’applicabilità delle Hong Kong arbitration laws.

I punti menzionati sono solo alcuni dei più rilevanti del nuovo regolamento CIETAC che, pur non prevedendo particolari variazioni, mantiene questo istituto arbitrale al passo con gli standard internazionali ed offre una soluzione da valutare nella negoziazione di accordi con controparti cinesi.

(A cura dell’Ufficio di Shanghai – Avv. Luigi Zunarelli –  0086 2151501952)

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