Un’impresa italiana che intende entrare nel mercato emiratino senza una propria organizzazione in loco, deve innanzitutto considerare due forme di investimento principali.

Gli investimenti diretti, ossia quelle forme strategiche volte a costituire una presenza stabile dell’azienda italiana nel territorio straniero attraverso l’apertura di Representative Offices, Branch Offices o costituzione di vere e proprie società in loco; oppure gli investimenti indiretti, ossia quelle forme di investimento che non sono, al contrario, volte a costituire una presenza stabile dell’azienda sul territorio, ma che si sviluppano principalmente attraverso contratti di compravendita, agenzia, distribuzione e franchising.

Con riferimento in particolare agli investimenti diretti, la normativa degli Emirati Arabi Uniti pone alcune limitazioni alle possibilità di investimento straniero, con riferimento, in particolare alla partecipazione obbligatoria di un partner locale per la costituzione di una società nel c.d. mainland, e alla presenza necessaria di un National Agent per l’apertura di uffici di rappresentanza e succursali.

In via generale, per le aziende italiane interessate ad una costituzione di una società ex novo la forma societaria preferibilmente consigliata è la cosiddetta Limited Liability Company LLC (società a responsabilità limitata). Quest’ultima può essere costituita o nel mainland (in questo caso sarà obbligatoria la presenza di un local Partner con il 51% di shares) oppure in una delle Free Zones esistenti (in tal modo l’investitore straniero può mantenere il 100% del controllo della società).

Ovviamente la scelta verso una o l’altra forma di costituzione dovrà essere assunta in considerazione della tipologia di business che l’azienda stessa intende svolgere negli UAE.

Al contrario, un’impresa che non è interessata alla costituzione di una società può considerare la possibilità di aprire un Representative Office o Branch Office negli Emirati.

Al riguardo, va ricordato che tali ultime entità non hanno una personalità giuridica a sé stante, distinta da quella dell’azienda principale, da cui dipendono sia dal punto di vista decisionale, sia economico. Tale situazione di svantaggio è, tuttavia, ampiamente compensata dai numerosi aspetti positivi che la costituzione di tali tipologie di entità può portare, tra cui, in primis, la gestione e il supporto commerciale e logistico dei prodotti e servizi della casa madre destinati alle aree del Middle East, Nord Africa e Sud-est Asiatico.

(A cura dell’Ufficio di Bologna – Dott.ssa Linda Tontodonati – 051 2750020).

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