La Commercial Companies Law del 1984 (CCL) all’articolo 313, consente ad una società straniera di esercitare la sua attività principale negli EAU aprendo una filiale o un ufficio di rappresentanza in loco. In via generale, a differenza di una succursale estera, il branch o il representative office sono fondamentalmente mere emanazioni della società madre. Le entità così costituite non avranno, pertanto, personalità giuridica distinta da quella della azienda italiana, la quale controllerà completamente il business generato e sarà responsabile per ogni obbligazione assunta dalle stesse.

Per la registrazione di una succursale o ufficio di rappresentanza nel cosiddetto Mainland, una delle condizione principali per la costituzione è la nomina di un Service Agent, persona fisica o giuridica con base negli UAE. Se invece, si intente procedere con la registrazione nelle Free Zones, occorre prendere come riferimento la disciplina particolare della zona franca prescelta. Ricordiamo, tuttavia, che alcune normative di settore non consentono la registrazione in specifico di un representative office, ma solo unicamente di branches.

In via generale, l’apertura di un ufficio di rappresentanza o succursale nel Mainland, necessita dell’approvazione del Ministero dell’Economia e del Commercio degli UAE e della registrazione nel registro commerciale delle società straniere tenuto presso il Ministero. Ricordiamo che per ottenere le approvazioni necessarie è essenziale presentare la seguente documentazione: statuto, visura camerale aggiornata, verbale di assemblea che deliberi l’apertura e nomini il manager, procura notarile di nomina del manager, nonché eventuali ulteriori documentazioni richieste dalle autorità pertinenti a seconda delle specifica attività svolta dell’azienda.

Infine, dal punto di vista fiscale, non essendo la stabile organizzazione un soggetto giuridicamente distinto rispetto alla casa madre, non è generalmente prevista l’applicazione di ritenute alla fonte sui profitti (netti) che sono attribuiti, invece, alla casa madre. Ricordiamo, inoltre, che tale applicazione può essere in taluni casi attenuata o eliminata in forza di apposite clausole pattizie.

(A cura dell’Ufficio di Bologna – Dott.ssa Linda Tontodonati – 051 2750020)

Print This Post Print This Post

Seguici sui social: