Quante volte si è stati costretti ad abbandonare il recupero di un credito o l’esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di un debitore domiciliato all’estero? Spese di giudizio, tempi lunghi, assistenza legale in Italia, assistenza legale all’estero e nessuna certezza di riuscire a soddisfare le proprie esigenze.

Da oggi tutto questo dovrebbe diventare solamente un infausto ricordo. L’Europa continua infatti la propria corsa verso il raggiungimento di un livello sempre più alto di cooperazione tra gli Stati membri nell’ambito della giustizia civile, perseguendo il principio della equivalenza della giustizia europea tramite lo snellimento di procedure e l’eliminazione di burocrazie statuali che altro non fanno che rallentare l’esercizio del diritto e lievitare i costi di azione.

Il tanto atteso traguardo è stato raggiunto con la recentissima entrata in vigore del Regolamento n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il quale sostituisce il precedente Regolamento n. 44/2001. In assoluto, rispetto alla normativa previgente, la novità è rappresentata dalla immediata esecutività in tutti gli Stati membri delle decisioni che siano esecutive nell’ordinamento di origine, senza che sia necessaria per l’attore l’attivazione di alcuna procedura ad hoc per l’ottenimento della dichiarazione di esecutività nello Stato di esecuzione (art. 39), ove il giudice si limiterà sostanzialmente ad un controllo formale della sentenza emessa dal proprio collega europeo.

Il procedimento di esecuzione estero sembra pertanto assumere finalmente il carattere della inarrestabilità (o quasi!). Prende avvio con l’attestazione, all’autorità competente dello stato membro richiesto, dell’autenticità della decisione, correlata da un modulo standard rilasciato dal giudice dello stato d’origine, e prosegue con la notifica del provvedimento alla parte contro cui è chiesta l’esecuzione, che prenderà le forme delineate dalla procedura civile locale.

Definitivo quindi è l’addio alle formule esecutive o alle procedure intermedie di dichiarazione di esecutività della sentenza suscettibili di bloccare la scorrevolezza della procedura avviata dall’attore. L’Europa trasferisce, viceversa, in capo alla controparte interessata l’onere di attivarsi al fine di ottenere il diniego di riconoscimento e/o dell’esecuzione del provvedimento (artt. 45 e 46) senza, tuttavia, che l’avvio della suddetta procedura sia idoneo ad interrompere l’esecuzione in corso e, conseguentemente, ad essere sfruttata a fini dilatori.

Secondo il regolamento, poi, la decisione esecutiva implica di diritto l’autorizzazione a procedere con i provvedimenti cautelari e conservativi previsti dalla legge dello Stato richiesto (art. 43), sicché il creditore avrà la possibilità di ottenere detta tutela anticipata del proprio diritto in via praticamente automatica ed addirittura prima che il debitore sia informato, con la notifica del provvedimento, dell’avvio dell’esecuzione.

A partire dal 10 gennaio 2015, data di entrata in vigore del Regolamento, sarà quindi vita difficile per la controparte inadempiente, la quale si vedrà inseguita in tutta Europa senza poter più approfittare dello scoramento, indotto da inutili burocrazie e tempi lunghi di giustizia, del proprio creditore.

Si resta a questo punto in attesa della prossima arma di recupero efficace e tempestivo del credito che l’Europa fornirà con l’entrata in vigore del Regolamento n. 655/2014, prevista per gennaio 2017. Tale Regolamento, infatti, il quale istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, sfrutta la praticità di principi processuali innovativi anche per il sistema italiano.

(A cura dell’ufficio di Bologna – Avv. Valentina Saviotti – 051 2750020)

Print This Post Print This Post

CategoryDiritto civile

Seguici sui social: