Con un recentissimo provvedimento il Tribunale di Trieste ha ordinato all’Agenzia delle Dogane l’immediato svincolo delle somme di una polizza fideiussoria con la quale uno spedizioniere doganale garantiva le operazioni di importazione tramite deposito IVA.

Nella fattispecie concreta lo spedizioniere assistito dallo Studio ha curato, mediante introduzione in deposito fiscale ai fini IVA, una serie di spedizioni. Alla luce della peculiare disciplina del deposito IVA, il pagamento di quest’ultima avviene in via differita: l’assolvimento della stessa non si ha nel momento in cui i beni vengono introdotti nel deposito, bensì nel momento in cui questi vengono estratti mediante il meccanismo del reverse charge. In altri termini, al momento dell’estrazione, l’importare emette un’autofattura con la quale viene liquidata l’IVA dovuta per l’immissione delle merci in libera pratica. A garanzia della liquidazione dell’IVA, lo spedizioniere è tenuto a stipulare una polizza fideiussoria, le cui somme vengono di volta in volta vincolate a favore dell’Agenzia delle Dogane. A seguito della liquidazione dell’imposta, l’Autorità doganale provvede allo svincolo delle somme date in garanzia.

L’Agenzia delle dogane, nonostante l’avvenuta liquidazione dell’imposta per il tramite della presentazione dei documenti richiesti a tal fine (autofattura registrata nei libri contabili, estratto registro fatture emesse e registro acquisti, dichiarazione sostitutiva di notorietà), non provvedeva allo svincolo degli importi impegnati, a garanzia delle importazioni, dallo spedizioniere doganale assistito dallo Studio. In modo particolare, l’Agenzia, rilevando la presenza di presunte irregolarità fiscali nella contabilità degli importatori, riteneva vi fosse una responsabilità solidale dello spedizioniere per il versamento dell’IVA e, pertanto, tratteneva le somme di cui alla polizza fideiussoria.

Tale, illegittima, condotta pregiudicava sensibilmente l’attività dello spedizioniere doganale, che vedeva così limitata la sua capacità di operare tramite i depositi IVA, non potendo questi accettare liberamente incarichi richiedenti garanzia fideiussoria.

Per tali ragioni si è reso necessario ricorrere in via cautelare d’urgenza.

Il Giudice, rilevando la sussistenza dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris ha accolto il ricorso dello spedizioniere. Ed infatti l’Autorità giudiziaria ha ricollegato lo svincolo della garanzia alla liquidazione dell’imposta, che avviene mediante la presentazione alla Dogana della sopracitata documentazione. Il Tribunale ha peraltro rilevato che, attesa la dimostrata buona fede dello spedizioniere doganale, non sussiste responsabilità solidale di quest’ultimo con l’importatore per il versamento dell’IVA.

Peraltro è stato accertato che le eventuali irregolarità relative alla fase della riscossione, successiva e diversa rispetto a quella della liquidazione dell’imposta, non rientravano nell’oggetto della polizza dello spedizioniere ricorrente. Ed infatti tale polizza era stata rilasciata non a garanzia del mancato versamento dell’imposta, ma per il solo caso di errata liquidazione della medesima.

Del resto una diversa interpretazione della normativa che disciplina il deposito IVA finirebbe con il riconoscere in capo allo spedizioniere doganale una responsabilità oggettiva che, prescindendo da una sua condotta colposa, è contraria ai principi cardine che presiedono anche l’applicazione delle sanzioni amministrative nel nostro ordinamento. Ciò non toglie che lo spedizioniere doganale, per poter esimersi da responsabilità solidale per il mancato versamento dell’IVA, debba minuziosamente verificare, nei limiti degli strumenti ai quali può accedere, che l’importatore non stia palesemente abusando dell’istituto del deposito IVA.

(a cura dell’ufficio di Trieste – Avv. Federica Fantuzzi – 040 7600281)

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