Il Tribunale di Trieste in composizione collegiale, chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Dogane avverso l’ordinanza cautelare con la quale si ordinava lo svincolo delle somme prestate dallo spedizioniere doganale a titolo di garanzia, ha nuovamente confermato che nel caso di introduzione di merci in deposito IVA lo spedizioniere doganale non risponde per il mancato versamento dell’imposta. Nella fattispecie sottoposta all’attenzione del Collegio la polizza fideiussoria prestata dallo spedizioniere doganale era stata vincolata dall’Agenzia delle Dogane in attesa di accertare la legittimità complessiva dell’operazione di importazione delle merci tramite il meccanismo del deposito IVA.

L’Autorità giudiziaria ha ricollegato lo svincolo della garanzia prestata dallo spedizioniere alla liquidazione dell’imposta, che avviene mediante la presentazione alla Dogana della documentazione specificamente richiesta dalla normativa speciale applicabile. Ed infatti il Tribunale ha ritenuto che laddove la liberazione del garante avvenga solo una volta accertata la legittimità dell’operazione, si verificherebbe una anomala dilatazione della garanzia con grave pregiudizio per il garante stesso, anche dal punto di vista economico.

Il Collegio ha pertanto ribadito i principi già espressi dal Giudice monocratico nell’ambito del procedimento d’urgenza instaurato per ottenere lo svincolo della garanzia.

(a cura dell’Ufficio di Trieste – Avv. Federica Fantuzzi – 040 7600281)

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