Come da tradizione, all’esito del termine del periodo estivo, il contenzioso giudiziario si arricchisce di un peculiare filone di vertenze: quello riguardante i reclami per danni determinati da inadempimenti contrattuali del tour operator e delle agenzie di viaggio.

Si parla, in questi casi, di “danno da vacanza rovinata”. In cosa consiste esattamente tale tipo di danno e quali sono le tutele per chi lo subisce? Il danno da vacanza rovinata si configura quando l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile: in tal caso il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta (art. 47 Codice del Turismo). Si tratta, per la precisione, di una voce di danno non patrimoniale da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale, il quale – all’opposto – si concretizza in una perdita economica (ad esempio, perdita del bagaglio da parte della compagnia aerea).

Come precisato dalla norma, però, tale danno si ha se, e solo se, l’inadempimento o inesatta prestazione siano di “non scarsa importanza”. Sul punto la giurisprudenza si è espressa in modo chiaro, escludendo tale voce di danno in caso di disagi tollerabili. Non tutti i disagi, quindi, possono legittimare la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale. Ed infatti, è necessaria la presenza di disagi che superino una soglia minima di tollerabilità, da valutarsi in relazione alle singole fattispecie, con apprezzamento di fatto del giudice di merito (Trib. Milano Sez. XI, 24/04/2013).

Al fine di esercitare legittimamente il diritto al ristoro dei danni asseritamente subiti, occorre operare, in coscienza, una “valutazione filtro”, affinché il singolo caso concreto risulti effettivamente tutelato dalla normativa in questione.  Presupposto indefettibile per l’esperimento di tali azioni è l’intervenuto superamento di quella “soglia minima di tollerabilità” che il Codice del Turismo e la giurisprudenza conseguente considerano imprescindibile al fine di ottenere la liquidazione del danno da vacanza rovinata.

(A cura dell’ufficio di Bologna – Avv. Stefano Campogrande – 051 2750020)

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