L’art. 521 bis c.p.c.introdotto con il DL n. 132/2014 (conv. in L. n. 162/2014), e successivamente modificato dal DL n. 83/2015 (conv. in L. 132/2015) – sembra configurare una valida alternativa al pignoramento presso terzi, in particolare per le imprese che operano nel settore dell’autotrasporto.

Complice anche la nota crisi economica, infatti, il creditore trova sempre più difficoltà a soddisfare le proprie esigente creditorie tramite il pignoramento presso terzi, soprattutto se si agisce nei confronti di istituti di credito presso cui si presume (o meglio, si spera!) che il debitore detenga gli ultimi risparmi.

In tale contesto, il novellato articolo art. 521 bis. c.p.c. sembra, pertanto, offrire un’ulteriore via per agire esecutivamente nei confronti del debitore, offrendo una procedura predisposta ad hoc per espropriare gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi di proprietà di quest’ultimo, in alternativa al “classico” pignoramento mobiliare previsto dagli artt. 513 e ss. c.p.c.

Occorre, a questo punto, analizzare le principali differenze e vantaggi che caratterizzano tale nuova forma di pignoramento.

  1. Possibilità di trascrivere il pignoramento al P.R.A anche nel caso in cui l’Ufficiale giudiziario non reperisca il bene.

A differenza del classico procedimento di espropriazione mobiliare – in base al quale il mancato rinvenimento dei beni da parte dell’Ufficiale giudiziario non consente la realizzazione dell’effetto tipico del pignoramento e la trascrizione dello stesso nei pubblici registri – la novellata disposizione normativa fornisce la soluzione in grado di ovviare a tale rischio consentendo, comunque, la trascrizione del pignoramento presso il P.R.A. e l’immediata realizzazione dei conseguenti effetti pubblicitari.

A tal uopo la norma dispone:

“1.Oltre che con le forme previste dall’articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri …”

“5. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri …”

  1. Possibilità per il creditore di richiedere l’assegnazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi pignorati.

Un ulteriore elemento d’interesse – soprattutto per le imprese che operano nel mercato dell’autotrasporto – è rappresentato dalla possibilità per il creditore di richiedere l’assegnazione dei veicoli sottoposti ad esecuzione.

Testualmente, infatti, la norma recita:

In deroga a quanto previsto dall’articolo 497, l’istanza di assegnazione o l’istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione …”

Tale disposizione sembra dunque costituire una delle ipotesi legislative in cui il creditore può sempre richiedere l’assegnazione del bene ex art. 505 c.p.c., anche se, tuttavia, al momento è ancora incerto quale sia il valore sulla base del quale procedere all’assegnazione e quale sia il momento in cui si possa provvedere alla relativa istanza.

Nell’auspicio che il Legislatore chiarisca i suddetti dubbi legati, più che altro, al carattere pratico della nuova procedura, le imprese di autotrasporto che vantano crediti nei confronti delle concorrenti potranno prendere in considerazione la procedura prevista dall’art. 521 bis. c.p.c per tentare di veder soddisfatte le proprie pretese creditorie o, quantomeno, aumentare il proprio parco veicolare.

(a cura dell’Ufficio di Bologna – Dott. Federico Tassinari – 0512750020)

Print This Post Print This Post

Seguici sui social: