Con sentenza emessa il 2 dicembre 2015, il Tribunale di Bologna ha deciso una controversia avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni conseguenti al furto di merce verificatosi durante la tratta terrestre di una spedizione internazionale dalla Cina alla provincia di Bologna. In particolare il suddetto procedimento era stato instaurato da una compagnia assicurativa, la quale, dopo aver corrisposto l’indennizzo relativo al sinistro verificatosi, ha agito in via di surroga nei confronti dei soggetti intervenuti ai fini della organizzazione ed esecuzione del trasporto. La compagnia assicurativa formulava la propria domanda risarcitoria nei confronti della nostra assistita, la quale a sua volta formulava domanda di manleva nei confronti del vettore cui aveva affidato il compito di provvedere all’esecuzione del trasporto delle merci fino alla destinazione finale. Quest’ultimo, tuttavia, contestava tale domanda di manleva, sostenendo di aver agito nella fattispecie quale mero spedizioniere, senza quindi aver assunto l’obbligazione relativa all’esecuzione del trasporto. La sentenza in esame, pertanto, ha affrontato con particolare attenzione la tematica relativa alla distinzione tra le figure dello spedizioniere e del vettore (o spedizioniere-vettore). Si tratta, come è noto, di uno dei profili relativi al settore delle spedizioni internazionali che risulta maggiormente controverso in quanto suscettibile di diverse interpretazioni e che coinvolge valutazioni che, lungi dal rimanere confinate in ambito puramente teorico, determinano rilevanti effetti pratici sull’allocazione dei rischi in caso di sinistri, alla luce della differente disciplina delle responsabilità rispettivamente proprie dello spedizioniere e del vettore (o dello spedizioniere-vettore).

A conferma della problematicità della tematica in esame, si consideri come in ambito giurisprudenziale si sia tentato di individuare i tratti distintivi dell’una e dell’altra fattispecie, senza tuttavia giungere – almeno sinora – ad un sufficiente grado di uniformità interpretativa e, quindi, di certezza per gli operatori del settore. In particolare, la distinzione tra le suddette figure giuridiche è stata operata facendo ricorso, tra gli altri, ai criteri relativi alle modalità di pattuizione del corrispettivo, al livello di discrezionalità ed autonomia nell’individuazione della rotta, del mezzo, delle modalità del trasporto e del/i vettore/i cui affidare l’incarico, alla strategia difensiva adottata nella fase successiva al sinistro, alle condizioni con le quali ci si pone sul mercato, tra le quali, ad esempio, i contenuti della documentazione promozionale rivolta alla propria potenziale clientela.

Nella controversia oggetto della sentenza in esame, il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda di manleva formulata nell’interesse della nostra assistita, affermando come il soggetto dalla stessa incaricato avesse assunto l’obbligazione di eseguire il trasporto delle merci dalla Cina all’Italia, senza che il ruolo dallo stesso rivestito potesse dirsi limitato alle attività di organizzazione della spedizione e di esecuzione degli adempimenti accessori tipici della figura dello spedizioniere puro. Nel giungere a tali conclusioni, si è posta particolare enfasi sul fatto che, nella fattura emessa dal convenuto in via di manleva, fosse espressamente indicato il luogo di consegna finale delle merci oggetto della spedizione, il che è stato ritenuto circostanza sintomatica dell’avvenuta assunzione dell’obbligazione avente ad oggetto l’esecuzione del trasporto. Inoltre, si è evidenziato il profilo relativo alla condotta ed ai contenuti delle difese espresse dal convenuto in via di manleva nell’ambito della corrispondenza intercorsa tra le parti nella fase stragiudiziale che ha preceduto l’instaurazione del giudizio: in particolare, è stato sottolineato come tale società non avesse mai affermato, in tale sede, la propria assenza di responsabilità per aver rivestito la qualità di spedizioniere puro, mentre, dal tenore della corrispondenza intercorsa, è viceversa emersa la consapevolezza dell’avvenuta assunzione del ruolo e delle responsabilità proprie della figura dello spedizioniere-vettore.

Anche alla luce dei contenuti della sentenza in esame, quindi, è possibile trarre conferma della delicatezza delle valutazioni che si impongono ai fini della distinzione tra le figure dello spedizioniere e del vettore (o spedizioniere-vettore), dell’incerta delimitazione dei confini propri di tali fattispecie e della conseguente rilevanza degli strumenti di tutela dei quali gli operatori del settore sono chiamati a dotarsi, sia  attraverso la stipulazione di specifici accordi contrattuali che attraverso l’oculata gestione della pratica a seguito del sinistro, fin dalla fase stragiudiziale.

A cura dell’Avv. Stefano Campogrande (stefano.campogrande@studiozunarelli.com)

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