Il legislatore con la legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) ha inteso perseguire l’obiettivo dichiarato di tutelare l’ambiente attraverso un sistema di incentivi rivolti alle piccole – medie imprese che, allo stesso tempo, consentano il rilancio dei consumi.

In questa sede si procederà ad un approfondimento alle disposizioni emanate in materia di autotrasporto ed in particolare di quelle riguardanti:

  • l’esclusione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore dal credito d’imposta relativo alle accise per il petrolio per autotrazione;
  • l’esonero per 3 anni dell’80% della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose o persone dotati di tachigrafo digitale e prestanti attività di trasporto internazionale per almeno cento giorni annui;
  • la riduzione delle deduzioni forfettarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori.

Andando per ordine, si rileva che l’agevolazione relativa al credito d’imposta sulle accise del gasolio per autotrazione, per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, sono confermate per i veicoli di categoria superiore a quella denominata “Euro 2”, mentre le disposizioni precedenti alla legge di stabilità 2016 prevedevano l’esclusione solo per i veicoli “Euro 0”.

Sul punto, è stimato che la suddetta esclusione porterà un’entrata nelle casse dello Stato pari a 160 milioni di Euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, a 80 milioni di euro per l’anno 2021 e a 40 milioni di Euro per l’anno 2022.

In base a quanto previsto dalla norma, gli eventuali maggiori risparmi saranno utilizzati per il 15% nell’ambito di interventi volti a favorire l’acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell’autotrasporto di merci su strada, mentre il restante 85% confluirà nel fondo per l’acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico locale e regionale di persone istituito dalla stessa legge di stabilità.

Qualora, invece, i risparmi effettivi si discostassero in negativo dalle suddette previsioni, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti potrà rideterminare le dotazioni finanziare previste per altri interventi stabiliti dalla legge in analisi. Tra questi, assume senz’altro primaria rilevanza quello, già parzialmente incerto nella sua formulazione, relativo all’esonero per tre anni dell’80% della contribuzione previdenziale, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate (per il trasporto merci) oppure veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine (Regolamento CE n. 561/2006), equipaggiati di tachigrafo digitale e prestanti attività di trasporto internazionale per almeno cento giorni annui.

Tale esonero è disposto a titolo “sperimentale” e il relativo periodo di prova che decorrerà dall’1 gennaio 2016, come detto, sarà di tre anni e potrà subire variazioni in base all’effettivo risparmio che conseguirà dall’esclusione dei veicoli “Euro 1” ed “Euro 2” dall’agevolazione relativa alle accise sul gasolio per autotrasporto.

Emergono dunque, almeno due elementi di criticità:

  1. le citate disposizioni in materia di agevolazione delle accise da un lato e in tema di contribuzione previdenziale dall’altro, si presentano in un tale rapporto di interdipendenza che il successo dell’una determinerebbe il ridimensionamento degli effetti dell’altra;
  2. il regime sperimentale e provvisorio appena descritto è a numero limitato di fruitori, selezionati in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande di esonero. L’ente previdenziale, infatti, in caso di insufficienza delle risorse, potrà non prendere in considerazione le domande presentate per ultime.

Ciò che traspare è che il regime denominato “sperimentale” dalla stessa legge sembra non mettere i titolari delle imprese di autotrasporto in condizione di poter stimare l’esito dei propri investimenti, nonché di assumere altri conducenti la cui stabilità lavorativa sarebbe legata a variabili difficilmente controllabili.

In conclusione, si segnala, altresì, che la legge di stabilità 2016 ha sancito il mantenimento delle deduzioni forfettarie relative alle spese non documentate riconosciute alle ditte individuali o S.n.c., i cui imprenditori guidino personalmente i propri veicoli.

La novità introdotta in tale ambito, consiste fondamentalmente nella suddivisione delle deduzioni in due fasce determinate in base al criterio territoriale. Le deduzioni spetteranno in un’unica misura per i trasporti effettuati dall’imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l’impresa e, nella misura del 35% dell’importo così definito per i trasporti svolti all’interno del territorio comunale. Viene meno, dunque, la precedente distinzione tra trasporti regionali ed extraregionali.

Alla luce di quanto sopra esposto, pur riconoscendo l’utilità dell’intervento del Legislatore, non possono non rilevarsi anche le ambiguità e le riserve che caratterizzano le disposizioni trattate e che alimentano una qualche sensazione di incertezza.

(bologna@studiozunarelli.com)

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