Nelle gare di appalto pubbliche i requisiti generali e speciali devono permanere per tutta la durata del contratto e in capo a tutti i soggetti che si sono succeduti nella posizione di concorrente

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 76 del 13 gennaio 2016, ha accolto il ricorso promosso contro l’aggiudicazione di una gara d’appalto in favore di un RTI, per l’assenza, tra l’altro, dei requisiti relativi alla regolarità contributiva di una delle sue società.

La particolarità del caso esaminato dalla pronuncia ripone nel fatto che la perdita dei requisiti di regolarità contributiva era stata temporanea ed era ascrivibile a una società medio tempore divenuta estranea alla procedura.

Occorre premettere che alla procedura aveva partecipato un RTI composto da due società, una mandataria e una mandante, e che, tuttavia, in corso di gara entrambe avevano ceduto il ramo d’azienda, sicché l’affidamento controverso risultava disposto al RTI costituito dalle due società cessionarie.

Risultava, inoltre, che la società originaria mandante avesse perso i requisiti relativi alla regolarità contributiva in un periodo antecedente la cessione del ramo d’azienda e, tuttavia, alla data dell’affidamento dell’appalto, la società cessionaria risultava regolarmente titolare di tale requisito.

In primo grado, il Tar aveva disatteso la censura relativa all’assenza del requisito della regolarità contributiva del RTI sulla base del rilievo che il principio relativo alla continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, per un verso, non si applica nelle ipotesi di cessione del ramo d’azienda in corso di gara (ovviamente quando la società cessionaria si riveli provvista del requisito) e, per un altro, tollera, nella sua declinazione, limitate interruzioni, purché, tuttavia, i requisiti siano posseduti dalla concorrente nei momenti salienti della procedura e, cioè, nelle fasi della presentazione della domanda, della verifica dei requisiti e dell’aggiudicazione.

Di parere opposto è stato tuttavia il Consiglio di Stato, che rifacendosi a un importante orientamento della giurisprudenza amministrativa (Adunanza Plenaria decisione 20 luglio 2015 n. 8), ha ribadito il consolidato indirizzo secondo cui i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

Resta, peraltro, del tutto, ininfluente, secondo i giudici di Palazzo Spada, la circostanza che la perdita dei requisiti risulti ascrivibile a una società nel frattempo divenuta estranea alla procedura, posto che, in caso di successione di due imprese nel corso della procedura, la rigorosa applicazione del principio di continuità del possesso dei requisiti impone la verifica della persistenza della loro titolarità in capo a tutti i soggetti che si sono succeduti, nell’ambito della stessa procedura, nella medesima posizione di concorrente e, quindi, nel caso in esame, in capo alla società mandante, quale originaria partecipante e dante causa della società mandante cessionaria.

(A cura dell’Avv. Franco Fiorenza – franco.fiorenza@studiozunarelli.com)

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