L’articolo 100 del c.d. Decreto Agosto (convertito in Legge n. 126/2020) ha introdotto nuove e interessanti disposizioni in tema di demanio marittimo, lacuale e fluviale.

Come è noto agli operatori del settore, la legge finanziaria del 2007 aveva modificato i criteri di determinazione dei canoni delle concessioni demaniali per le opere che erano già state incamerate dallo Stato e quindi classificate come pertinenze, stabilendo un criterio di calcolo basato sui valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare con la conseguenza che i canoni delle pertinenze con destinazione commerciale erano aumentati in maniera considerevole.

La stessa legge finanziaria 2007 aveva previsto che per le concessioni destinate alla nautica da diporto si applicassero gli stessi canoni previsti per le concessioni con finalità turistico ricreativa dando luogo anche in questo caso ad un aumento esponenziale dei canoni annui.

Tali modifiche oltre a risultare inique ed ingiuste per più e diversi motivi hanno dato luogo ad un contenzioso inesauribile e a numerosi problemi applicativi a cui il legislatore tenta oggi di porre rimedio con le misure per la definizione dei procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti.

Nello specifico, con le nuove disposizioni sono determinati nuovi criteri di determinazione dei canoni per i porti turistici con effetto retroattivo al 1° gennaio 2007 mentre per le pertinenze del demanio marittimo viene reintrodotto il criterio tabellare a partire dal 1° gennaio 2021.

Nelle more della revisione dei canoni demaniali, i procedimenti amministrativi pendenti connessi all’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 e i provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso inerenti al pagamento dei canoni sono inefficaci.

La norma, infine, ammette la possibilità per gli interessati di definire i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti al 14 agosto 2020, concernenti il pagamento dei relativi canoni, mediante versamento:

  1. in un’unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
  2. rateizzato, fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

La domanda per accedere alla suddetta definizione deve essere presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 deve essere versato l’intero importo dovuto, se in un’unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.

A cura dell’Avv. Federico Tassinari (federico.tassinari@studiozunarelli.com

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