Con sentenza n. 43 depositata il 16 febbraio 2016, la Commissione Tributaria Provinciale di Trieste, in accoglimento del ricorso proposto da un porto turistico assistito  dall’Avv. Alberto Pasino e dal Prof. Ing. Enrico Maria Brioli, ha affermato che i porti turistici devono essere accatastati in categoria E1.

L’Agenzia delle Entrate, già Ufficio del Territorio, aveva notificato un avviso di accertamento con cui aveva rettificato la rendita catastale di immobili siti nell’ambito di un porto turistico di proprietà in parte della ricorrente e in parte assentiti in concessione demaniale. In modo particolare, secondo la ricostruzione dell’Agenzia, i moli, le banchine e i posti barca dovevano essere classati nella categoria catastale D8, con conseguente applicazione della rendita prevista per detta categoria di immobili. Tuttavia la Commissione Tributaria Provinciale di Trieste, dopo aver in un primo momento sospeso l’efficacia dell’avviso impugnato, ha aderito alla ricostruzione della ricorrente, annullando l’avviso di accertamento impugnato, affermando che i porti turistici devono considerarsi porti a tutti gli effetti e come tali, per la peculiarità delle loro caratteristiche, devono essere accatastati in categoria E1. In tale categoria, più in generale, non rientrano – a giudizio della Commissione Tributaria giuliana – gli immobili che, pur insistendo in area portuale, abbiano una autonomia funzionale-reddituale, anche se è chiaro che il porto, via di accesso al mare per legge, correttamente deve essere qualificato tra gli immobili accatastabili in categoria E1, potendo godere della relativa esenzione dal pagamento delle imposte ICI e IMU.

La Commissione ha, altresì, precisato che i posti barca sono costituiti da porzioni ideali della superficie del mare e, conseguentemente, essi non possono rientrare nella definizione di fabbricato/terreno, presupposto essenziale per poter essere iscrivibili nel catasto. Gli spazi acquei sui quali galleggiano i natanti, infatti, sono elementi non immobiliari e non possono quindi essere assoggettati all’obbligo di accatastamento.

(A cura dell’ Avv. Alberto Pasinoalberto.pasino@studiozunarelli.com)

 

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CategoryPorti e terminal

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