Le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione sono accordi internazionale destinati a regolare i rapporti tributari tra i soggetti che operano negli Stati firmatari e necessarie ad evitare il fenomeno della doppia tassazione.

Tra le numerose convenzioni attualmente in vigore firmate dallo Stato Italiano, ricordiamo in particolare la Convenzione Bilaterale firmata ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il governo degli Emirati Arabi Uniti ed applicata, in via generale, alle imposte sul reddito dei soggetti residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti.

In particolare, per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti, le imposte per cui si applica la Convenzione sono l’imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche e l’imposta sulle società (riscossa mediante ritenuta alla fonte).

Per quanto concerne l’Italia il campo di applicazione comprende l’imposta sul reddito delle persone fisiche, delle persone giuridiche nonché l’imposta locale sui redditi, questi ultimi riscossi mediante ritenuta alla fonte. La Convenzione si applicherà anche “alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite in aggiunta a o in sostituzione delle imposte esistenti” (Art. 2.4. Convenzione).

Le autorità competenti degli Stati contraenti saranno tenute a comunicarsi reciprocamente le modifiche rilevanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Secondo quanto stabilito dall’Articolo 15 della Convenzione, fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in quest’ultimo Stato.

Per quanto concerne i liberi professionisti, l’articolo 14 della citata Convenzione, sancisce che i redditi che un residente di uno Stato contraente trae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente, di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili, nell’altro Stato, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa. Ai fini della Convenzione l’espressione “libera professione” comprende in particolare “le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili”.

 Infine, per quanto riguarda le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, la Convenzione dispone che le stesse vengano pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego e siano imponibili soltanto in questo Stato.

(A cura della Dott.ssa Linda Tontodonati linda.tontodonati@studiozunarelli.com)

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