Il sistema emiratino è caratterizzato dall’esistenza di un regime fiscale favorevole volto ad attrarre gli investimenti stranieri nel Paese.

L’anno fiscale locale è compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre. In via generale non è prevista, ad oggi, alcuna imposta sul valore aggiunto (value added tax), né alcuna ritenuta d’imposta (withholding tax). A breve verrà, comunque, introdotta la tassazione sulle attività di impresa, con un’aliquota del 3%. Tale manovra è stata, tuttavia, per il momento rinviata al 2017, in accordo con gli altri Stati del GCC.

L’imposta sul reddito delle persone giuridiche (corporate tax) è regolata in maniera differente a seconda della legislazione specifica vigente nel singolo Emirato, sempre facendo rinvio alla legislazione nazionale. L’imposta generalmente è applicabile all’utile netto prodotto da tutti gli enti e dalle società che svolgono attività commerciali o industriali negli UAE, comprese le filiali e le sedi secondarie di società estere.

La tassazione sul reddito delle persone fisiche è invece assente, anche a titolo di ritenuta alla fonte. Ciò nonostante, è opportuno precisare che le imprese che si avvalgono di cittadini locali (ossia con passaporto emiratino) sono obbligate a versare agli stessi una quota del salario, in percentuali diverse a seconda che si tratti di datori di lavoro pubblici (15%) o privati (12,5%), da corrispondersi in appositi fondi pensione.

Infine, si rileva che i settori per cui è chiaramente prevista l’imposizione fiscale negli Emirati Arabi Uniti sono l’oil & gas, quello bancario-finanziario e quello alberghiero. Non stupisce, pertanto, come, ancora ad oggi, gli UAE, anche se con alcune limitazioni, siano considerati dal sistema fiscale italiano tra i Paesi a fiscalità privilegiata.

(A cura della Dott.ssa Linda Tontodonatilinda.tontodonati@studiozunarelli.com).

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