Lo Studio di Trieste ha ottenuto un provvedimento, concesso inaudita altera parte dal Tribunale giuliano, con il quale si è autorizzato il sequestro conservativo di commodities e di qualsivoglia bene mobile, immobile e credito di una società straniera. Quest’ultima, in particolare, ha stoccato, in regime di sospensione del pagamento delle accise, delle commodities presso il deposito fiscale di una società italiana, titolare del deposito medesimo. Ai sensi del Testo unico sulle accise esiste una responsabilità solidale del titolare del deposito con, tra gli altri, il soggetto che immette in consumo il prodotto per il versamento dell’accisa.

L’esigenza cautelare che ha determinato il ricorso d’urgenza al Tribunale è sorta proprio dalla richiesta dell’Agenzia delle Dogane di corresponsione da parte della società italiana dell’accisa (peraltro di ammontare particolarmente rilevante) gravante sul carburante immesso in consumo dalla società straniera.

Alla luce di quanto previsto dal citato Testo Unico, l’Agenzia delle Dogane ha rivolto la sua pretesa, per l’intero, nei confronti del società italiana, la quale, comunque, sempre a rigore di quanto previsto dalla normativa, gode di regresso nei confronti della società straniera importatrice. Da ciò è conseguita la necessità di agire in via cautelare, considerato il timore di perdere la garanzia del credito che la società italiana vanta nei confronti dell’importatrice straniera.

Il Tribunale ha rilevato la sussistenza dei requisiti per la concessione del provvedimento, riconoscendo come vero soggetto passivo dell’imposta la società straniera che ha immesso in consumo il carburante. Il Giudice adito ha altresì ritenuto sussistente il requisito del periculum in mora, derivante dalla circostanza che i beni di cui si è chiesto il sequestro sono i soli beni della debitrice presenti in Italia.

(A cura del Prof. Avv. Massimo Campailla e  Avv. Federica Fantuzzimassimo.campailla@studiozunarelli.com; federica.fantuzzi@studiozunarelli.com)

CategoryDiritto doganale

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