Il Tribunale di Udine, con sentenza depositata il 23 gennaio scorso, ha respinto la domanda di rimborso dell’indennizzo liquidato all’assicurata, formulata da un assicuratore nei confronti di un vettore – assistito dai nostri avvocati Pasino e Fantuzzi – al quale addebitava d’aver subito un furto di merce ricoverata presso un suo magazzino.

Nel corso dell’istruttoria è tuttavia emerso che il furto era avvenuto mediante effrazione di una delle porte di emergenza del magazzino e del cancello d’ingresso, e che era stato perpetrato ad onta dell’adozione, ad opera del vettore, di intense misure per la tutela della sicurezza, consistenti in protezioni fisiche ed elettroniche (queste ultime in particolare constanti in sistemi antifurto e di videosorveglianza) e nell’apprestamento di un servizio di vigilanza privata.

E’ altresì emerso che il magazzino apparteneva ad altra impresa d’autotrasporti, che solo parte di esso – quella in cui era stata ricoverata la merce poi sottratta – era nella disponibilità del vettore convenuto e che il sistema d’allarme era normalmente attivato dal proprietario dell’immobile.

Il Tribunale ha respinto la richiesta risarcitoria, accogliendo due eccezioni mosse dal vettore.

La prima, consistente nella mancata prova, ad opera dell’assicuratore, di essersi surrogato integralmente nei diritti dell’avente diritto all’indennizzo assicurativo. Trattandosi, infatti, di assicurazione per conto di chi spetta stipulata dalla venditrice-mittente, l’assicurazione avrebbe dovuto indennizzare i soggetti danneggiati dal furto, ossia i destinatari della merce, che ne erano divenuti proprietari al momento della consegna al vettore e sui quali ricadeva il rischio della perdita della merce, a norma dell’art. 1510 comma 2 c.c. Avendo invece l’assicuratore indennizzato la contraente anche per il valore di parte della merce destinata ad altre imprese (reali beneficiarie del contratto di assicurazione), non avrebbe potuto esercitare l’azione di surroga rispetto al diritto al risarcimento a costoro spettante.

La seconda, che – essendo la merce stata rubata da un magazzino adeguatamente custodito e sorvegliato, superando solo grazie alla violenza le protezioni fisiche apprestate – il vettore andava esonerato dalla presunzione di responsabilità sancita dall’art. 1693 c.c. per essere l’evento dipeso da caso fortuito. Il Tribunale ha infatti ritenuto conseguita la prova dell’avvenuta adozione, ad opera del vettore, di tutte le precauzioni necessarie per evitare l’esposizione della merce trasportata a furti, avendola questi ricoverata in un deposito custodito, munito di antifurti e sottoposto a servizio di vigilanza privata.

Il dubbio, non dissolto ad onta dell’istruttoria svolta, se il sistema d’allarme fosse stato in effetti attivato nelle ore in cui il furto era stato perpetrato non ha indotto il Giudice ad un diverso convincimento. Secondo il Tribunale di Udine, infatti, tale eventuale mancata attivazione da parte del personale della proprietaria dell’immobile, essendo al di fuori della sfera di controllo del vettore convenuto, costituisce anch’essa un caso fortuito, interrompendo il nesso di causalità tra la condotta del trasportatore, il cui onere di diligenza non poteva andare oltre la verifica della predisposizione delle cautele necessarie da parte del proprietario del magazzino, e l’evento dannoso.

Il precedente si segnala per due ragioni. La prima, che esso testimonia il frequente disagio in cui versano gli operatori del mercato assicurativo nella gestione dei profili attinenti alla titolarità dell’indennizzo in ipotesi di assicurazione stipulata per conto di chi spetta. La seconda, che in caso di furto i vettori che abbiano posto in essere tutte le precauzioni necessarie per evitare l’esposizione della merce trasportata a furti possono confidare, in ipotesi di sottrazione delle merci loro affidate, non solo nella limitazione sancita dall’art. 1696 c.c., ma anche dell’esonero da responsabilità per caso fortuito.

(A cura dell’Avv. Alberto Pasinoalberto.pasino@studiozunarelli.com)

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