L’Avvocato Greblo assiste vittoriosamente una società di trasporti convenuta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

La società ingiunta del pagamento del corrispettivo di molteplici trasporti non pagati ha frapposto opposizione, non contestando le fatture oggetto del decreto, ma affermando di vantare un controcredito risarcitorio derivante dal mancata esecuzione di un trasporto diverso da quelli oggetto dell’ingiunzione di pagamento.

A fondamento delle proprie richieste per danni l’opponente ha allegato unicamente la fattura di addebito ricevuta dalla destinataria della merce.

Il Tribunale di Udine ha respinto l’opposizione accogliendo appieno l’impostazione difensiva della società di trasporti difesa dallo Studio.

In primo luogo il Tribunale ha accolto l’eccezione, di per sé dirimente, di difetto di legittimazione attiva in capo all’opponente, per non essere essa la titolare del diritto di credito risarcitorio, diritto spettante esclusivamente alla mittente o alla destinataria della merce.

Nella vicenda, infatti, l’opponente aveva ricoperto il ruolo di primo vettore per conto della mittente, ed in quanto tale essa, ai sensi dell’art. 37 CMR avrebbe avuto diritto di regresso nei confronti degli altri vettori che hanno partecipato all’esecuzione del contratto di trasporto, unicamente ove avesse dimostrato di aver pagato il danno alla propria mittente.

La prova di avvenuto pagamento del danno è rigida: l’avvenuto registrazione nei registri dell’opponente della fattura di addebito non è invero prova di pagamento in assenza di quietanza o altra diversa documentazione idonea ad attestare l’effettivo pagamento in concreto della somma di cui alla nota di addebito.

Non essendo stato provato il pagamento, la domanda risarcitoria posta a base dell’opposizione è stata respinta, il decreto ingiuntivo confermato, l’opponente condannata alla refusione delle spese di lite.

(a cura dell’Avv. Francesca Greblo – francesca.greblo@studiozunarelli.com)

 

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