Le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia del  16 gennaio 2018, n. 898, hanno affermato che “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art.23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.

La pronuncia pare aver definitivamente sciolto i dubbi interpretativi che da anni hanno dato vita ad un contrasto giurisprudenziale  circa la validità e rilevanza processuale di un contratto quadro, prodotto in giudizio dalla Banca e recante la solo sottoscrizione del cliente.

Le Sezioni Unite, nello sciogliere il nodo interpretativo, premettono che l’art. 23 Testo Unico Finanziari (T.U.F.) nel prevedere a pena di nullità che  “i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”  introduce un caso di nullità per difetto di forma a tutela esclusiva del cliente imponendo che a quest’ultimo l’intermediario pattuisca per iscritto  i servizi forniti, la durata del contratto, ed ogni ulteriore elemento del rapporto di modo che il cliente possa verificare il rispetto da parte dell’intermediario delle pattuizioni contrattuali. All’intermediario è altresì imposto di consegnare copia del contratto al cliente.

Fatta questa premessa circa la ratio della norma, le Sezioni Unite ritengono non  corretta l’applicazione in via automatica della disciplina generale in tema di nullità ex art. 1325 n. 4 cod. civ. ed affermano come non possa sostenersi che la sottoscrizione da parte del delegato della banca sia necessaria ai fini della validità del contratto-quadro, allorquando risulti che l’investitore abbia sottoscritto l’accordo,  gli  sia stata consegnata una copia ed il contratto abbia avuto esecuzione, potendo il consenso della banca risultare da fatti concludenti.

Il predetto principio sebbene  sia stato adottato con riferimento ad  un  contratto di intermediazione finanziaria, deve ritenersi applicabile alla generalità dei  contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio fra quanto previsto dall’art. 23 del Testo Unico Finanziario (T.U.F.) e quanto indicato all’art. 117 del  Testo Unico Bancario (T.U.B.) ove è stabilito che  “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”.

La decisione   in commento oltre ad aver composto un contrasto  che aveva portato i giudici di merito ad adottare decisioni difformi ha peraltro chiarito come requisito formale imprescindibile sia la consegna al cliente di copia del contratto sottoscritto: se si ritenesse sufficiente per la banca o l’intermediario  raccogliere la sottoscrizione del cliente e dare esecuzione al contratto, senza fornire a quest’ultimo copia dello stesso, le finalità di protezione delle norme tanto del TUF quanto del TUB verrebbero invero frustrate.

In giudizio dunque la banca oltre a produrre copia del contratto sottoscritto dalla cliente dovrà dare la prova di aver consegnato copia della documentazione contrattuale al cliente.

 

(A cura dell’Avv.Francesca Greblo – francesca.greblo@studiozunarelli.com)

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