La banca commette un illecito, sanzionabile civilmente, in tutti i casi in cui applichi condizioni economiche differenti da quelle previste in contratto, pretendendo il pagamento di interessi ad un tasso diverso da quello pattuito con il correntista all’inizio del rapporto.

In applicazione del suddetto principio, il tribunale di Modena, con una recente sentenza, ha ritenuto la banca colpevole di aver addebitato al correntista importi non dovuti, in quanto non concordati.

L’istituto di credito è stato, quindi, condannato a rifondere al cliente, assistito dallo Studio, tutti gli importi incassati in maniera illegittima, nonché al pagamento integrale delle spese di lite.

Nel caso di specie, infatti, il giudice adito, dopo aver accertato in sede di consulenza tecnica d’ufficio l’applicazione, da parte della Banca, di condizioni economiche differenti rispetto a quelle preventivamente concordate con il correntista, ha dichiarato la mala fede dell’Istituto nella gestione del rapporto di credito, condannandolo alla ripetizione delle somme incassate in danno del cliente.

La pronuncia in questione si pone quindi in linea con l’orientamento generale registrato in materia, ribadendo con forza il principio fondamentale alla base del sistema contrattuale, ossia, il principio di buona fede nell’adempimento del contratto: principio a cui tutti sono tenuti ad adeguarsi, Banche comprese.

(a cura dell’Avv. Elisabetta Sgattonielisabetta.sgattoni@studiozunarelli.com)

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