In data 8 febbraio 2018, a quasi cinque anni dalla scadenza del precedente accordo collettivo nonché a seguito di prolungate trattative e negoziati, è stato sottoscritto l’ormai indifferibile rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori dei Pubblici Servizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo.

Nonostante la protratta attesa e il necessario adeguamento alla riforma del mondo del lavoro attuata dal Jobs Act, non appaiono tuttavia copiose le novità meritevoli di nota che si rilevano nel testo innovato.

Più in particolare, oltre all’atteso e prevedibile aumento salariale è stato dato ampio spazio al fenomeno, sempre più presente all’interno della contrattazione collettiva, della flessibilità oraria rivolta specificamente ad una miglior allocazione delle risorse aziendali nel tempo a fronte delle variazioni dell’intensità lavorativa e, più in generale, in un’ottica di innovazione del mercato del lavoro.

Al fine di adattare l’organizzazione delle risorse alle esigenze di servizio, è stata pertanto introdotta la possibilità di distribuzione “multi periodale” dell’orario di lavoro, programmando, previo esame congiunto con le rappresentanze sindacali, la realizzazione di differenti regimi di orario (con possibilità di aumentare, a determinate condizioni, l’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di quarantotto ore settimanali).

In un’ottica di armonizzazione del testo contrattuale con le modifiche introdotte dal Jobs Act, le Parti hanno ridefinito ed aggiornato il numero percentuale di lavoratori che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, confermando la percentuale fino al 20% di lavoratori riferita non più all’unità produttiva bensì all’azienda, oltre a prevedere, in casi circoscritti, l’inapplicabilità delle disposizioni inerenti la durata minima dell’intervallo tra la sottoscrizione di due contratti a tempo determinato ed il limite temporale dei trentasei mesi.

Le parti sociali hanno, inoltre, definito un aumento al 10% della percentuale massima di utilizzo di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato, con un minimo di tre lavoratori somministrati per unità produttiva, e parzialmente modificato la disciplina dell’apprendistato. Nel nuovo testo è sancita l’impossibilità per il datore di lavoro di assumere nuovi apprendisti, qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 50% (percentuale aggiornata dal precedente 70%) dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti e comunque la proporzione fissata non dovrà essere superiore a 3 apprendisti per 2 qualificati.

Significative modifiche, al fine di incentivare nuove assunzioni, sono state apportate in tema di R.O.L., la cui maturazione soggiace ad un trattamento progressivo e ridotto, prevedendo a favore dei lavoratori neoassunti (dopo il 1 gennaio 2018) per i primi due anni 32 ore retribuite per le festività abolite, per il terzo e quarto anno verranno riconosciute ulteriori 36 ore e a partire dal quinto anno le aziende riconosceranno la riduzione di orario annuale prevista per la generalità dei dipendenti.

Ulteriore correzione, sempre orientata ad una miglior ed efficiente gestione delle esigenze aziendali,  consente al datore di lavoro di disporre autonomamente della fruizione dei R.O.L., per un massimo di 72 ore annuali. Anche in tale circostanza, l’azienda sarà tenuta a definire le modalità con le quali i lavoratori – indipendentemente dalla anzianità maturata – dovranno avvalersi della fruizione di tali permessi, previa programmazione e tempestiva comunicazione sia ai lavoratori sia alle RSA/RSU, ove presenti.

Unicamente in relazione al settore della Ristorazione Collettiva, occorre precisare, è stata introdotta la previsione di una clausola sociale a tutela delle imprese e dei lavoratori in occasione dei cambi di appalto e subentri in concessione (ma applicabile solamente ai dipendenti con almeno 6 mesi di anzianità).

Confermata la previsione di un premio di risultato, la cui erogazione è connessa al raggiungimento di obiettivi definiti con accordo integrativo con specifico assorbimento, sino a concorrenza, di ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente CCNL, che venga riconosciuto successivamente al 1° gennaio 2018.

Il nuovo CCNL, infine, estende la possibilità di assumere lavoratori a tempo parziale per il fine settimana, con orario di 8 ore settimanali, non solo per gli studenti ma anche nei confronti dei soggetti percettori di forme di sostegno e integrazione al reddito  La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a quattro ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.

 

A cura del Dipartimento di Diritto del Lavoro – Avv. Marcello Giordanimarcello.giordani@studiozunarelli.com

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