Recentemente il Tribunale di Vicenza ha espresso un interessante orientamento in tema di rapporto tra contratto di trasporto e procedimento di negoziazione assistita ex D.L. n. 132.2014.

Nell’ambito di un contenzioso promossa dal vettore nei confronti del subvettore per il risarcimento dei danni subiti a seguito della sottrazione della merce trasportata, quest’ultimo eccepiva l’improcedibilità della domanda a fronte del mancato esperimento da parte dell’attore del procedimento di negoziazione assistita.

Come è noto, infatti, la legge di stabilità per il 2015 ha previsto, quale condizione dell’esercizio in giudizio di un’azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto, l’obbligatorio esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati.

Contro tale eccezione, tuttavia, il vettore si difendeva rilevando come il trasporto fosse unicamente sottoposto alla disciplina prevista dalla C.M.R. (Convenzione internazionale relativa al trasporto internazionale di merci su strada) e che, conseguentemente, la suddetta previsione normativa non si applicava nel caso di specie.

Il Tribunale di Vicenza, decidendo sulla questione, ha ritenuto di condividere l’impostazione promossa dal vettore, affermando testualmente che “rilevato che la presente causa è stata incardinata avanti a questo Tribunale ai sensi dell’art. 31 della c.m.r., che prevede la facoltà dell’attore di adire “liberamente” il Giudice del luogo di carico della merce (comma 1, lett. b), senza che il suo esercizio possa ritenersi condizionato al previo esperimento dell’invito alla negoziazione assistita, non applicabile ai trasporti in c.m.r.”.

(a cura del Dott. Federico Tassinari federico.tassinari@studiozunarelli.com)

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