Con una recente sentenza (n. 339/2018), il Tribunale di Novara si è pronunciato in merito all’applicabilità della c.d. azione diretta del sub vettore ai sensi dell’art. 7-ter D.Lgs. 286/2005 nei casi in cui il primo vettore sia sottoposto a procedura concorsuale.

Come è noto, rispetto a tale tematica si sono registrati orientamenti giurisprudenziali contrastanti: da un lato, in alcuni precedenti si è affermata l’inapplicabilità della suddetta normativa in presenza di procedure concorsuali,  in ragione del necessario rispetto del principio della par condicio creditorum; viceversa, in altri casi è stata affermata l’irrilevanza di tali procedure rispetto alla possibilità per il sub vettore di esercitare l’azione diretta (al riguardo, si veda il nostro precedente aggiornamento: https://www.studiozunarelli.com/2018/07/12/azione-diretta-del-sub-vettore-e-procedure-concorsuali/).

Con la suddetta pronuncia, il Tribunale di Novara ha aderito a questo secondo orientamento, rilevando che “il subvettore, esercitando l’azione ai sensi dell’art. 7 ter, non viola la par condicio creditorum né in nessun altro modo lede i diritti degli altri creditori, perché non consegue il pagamento con risorse appartenenti alla massa fallimentare; al contrario, rivolgendosi ad un altro soggetto verso cui la legge gli riconosce azione, avvantaggia i creditori concorsuali perché si sottrae al concorso e rinuncia ad essere soddisfatto con somme della procedura”.

È interessante notare come la sentenza in esame sostenga la tesi dell’applicabilità dell’azione diretta anche qualora l’esercizio della stessa dovesse determinare il mancato incasso di somme in favore della procedura, essendo tale diritto riconosciuto da una precisa disposizione di legge. In tali ipotesi, infatti, l’esercizio dell’azione diretta da parte del sub vettore “si tradurrebbe in una mancata entrata per la procedura derivante da un meccanismo legislativamente previsto, non già in una lesione della par condicio creditorum”.

Occorrerà, quindi, monitorare ulteriormente gli sviluppi del dibattito giurisprudenziale in corso, al fine di delimitare l’effettivo ambito di operatività dell’art. 7-ter D. Lgs. 286/2005.

 

A cura dell’Avv. Federico Tassinarifederico.tassinari@studiozunarelli.com

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