Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2018, L. n. 205/2017 art. 1 comma 910 e ss è stato definitivamente previsto il divieto per i datori di lavoro privati e per i committenti di corrispondere retribuzioni e anticipazioni delle stesse in contanti.

Il divieto di specie trova ratio e ragione nella volontà del Governo di contrastare ulteriormente il fenomeno della corresponsione al lavoratore di retribuzioni inferiori rispetto ai minimi retributivi specificamente previsti dalla contrattazione collettiva adducendo come rimedio la tracciabilità dei pagamenti stessi.

A partire dal 1 luglio 2018, pertanto, i datori e i committenti saranno obbligati a corrispondere retribuzioni – mensilità aggiuntive, superminimi e retribuzioni in natura comprese – e compensi anche per le erogazioni in via anticipata ai lavoratori dipendenti, collaboratori ai sensi dell’art. 2222 c.c., e ai soci di cooperativa tramite banca/ufficio postale in via esclusiva attraverso i seguenti strumenti:

  1. Bonifico sul c/c identificato da IBAN indicato dal lavoratore;
  2. Strumenti di pagamento elettronico;
  3. Pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore abbia aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. Assegno consegnato al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Come chiarito dall’Ispettorato del lavoro nella nota protocollo n. 4538 del 2018, un qualsiasi strumento di pagamento delle retribuzioni diverso da quelli di cui sopra, comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria sino a 5.000,00 euro.

Specifica deroga del divieto di corrispondere in contanti le retribuzioni è prevista con riferimento ai rapporti instaurati con le Pubbliche Amministrazioni, ai rapporti domestici, ai compensi derivanti da borse di studio e tirocini e ai rapporti autonomi di natura occasionale.

 

A cura di Avv. Marcello Giordani – Dipartimento di Diritto del Lavoro marcello.giordani@studiozunarelli.com

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