A seguito della ormai nota “sentenza Foodora”, le rappresentanze politiche e sindacali hanno più volte denunciato la volontà di modificare l’attuale regime giuridico dei rider al fine di tutelare maggiormente la posizione lavorativa degli stessi, finanche considerandoli alla stregua di lavoratori subordinati.

Il comune di Bologna e la Regione Lazio, per primi, si sono adoperati nella stesura di testi e normative volte a disciplinare maggiormente gli aspetti più critici legati alla figura lavorativa del rider, individuando ed introducendo alcuni elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato quali, per citarne alcuni, l’indennità di disposizione, la tutela sanitaria obbligatoria o l’assicurazione RC. La pressione sindacale e mediatica del fenomeno ha condotto talune società di delivery (Foodora, Foodracers, Moovenda e Prestofood) a redigere e promuovere  la c.d. “Carta dei Valori” che delinea, in via generale, alcune misure che le aziende si impegneranno ad introdurre a favore del proprio personale. Tra queste, si legge nel testo presentato, la contrattualizzazione dei fattorini quali co.co.co, la copertura INAIL e INPS, un compenso “equo e adeguato” nonché l’introduzione di dispositivi per la sicurezza personale.

In netto contrasto con la tendenza registrata da più parti negli ultimi mesi, di equiparare appunto, ove possibile, la figura del rider al lavoratore subordinato, si pone il Tribunale di Milano che, con sentenza del 4 luglio 2018 a cura della Dott.ssa Dossi, respinge il ricorso presentato da un rider che chiedeva il riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato a favore di Foodinho, azienda specializzata nelle consegne a domicilio. Le motivazioni, peraltro, parrebbero riprodurre e conformarsi a quelle del precedente torinese ed in particolare alla circostanza secondo cui l’azienda non avesse alcun obbligo di far lavorare il rider e che lo stesso, d’altro canto, avesse piena libertà di gestione nell’esecuzione – o meno – della consegna.

 

(a cura dell’avv. Marcello Giordanimarcello.giordani@studiozunarelli.com)

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