Azione diretta del sub-vettore e procedure concorsuali.

 

In data 7 luglio 2018, il Tribunale di Bologna ha emesso una ordinanza relativa alla applicabilità della c.d. azione diretta – prevista dall’art. 7-ter D.Lgs. 286/2005 in favore del sub vettore –  nei casi in cui il primo vettore sia sottoposto a procedura concorsuale.

Sul tema, sussiste un orientamento interpretativo riassunto nella sentenza del Tribunale di Torino del 28 Settembre 2015, laddove è stata affermata l’applicabilità dell’azione diretta soltanto tra soggetti “in bonis”, in quanto, in presenza del fallimento del primo vettore, l’applicazione di tale previsione determinerebbe una violazione del generale principio della par condicio creditorum.

In senso contrario, il Tribunale di Bologna ha recentemente affermato che l’esercizio dell’azione diretta di cui al citato art. 7-ter deve ritenersi legittimo anche nei casi in cui il primo vettore sia sottoposto a procedura concorsuale.

Tale provvedimento risulta sostanzialmente fondato sulle seguenti argomentazioni.

  1. La finalità dell’art. 7-ter è quella di fornire un particolare strumento di tutela al sub-vettore, sottraendolo al rischio dell’insolvenza del primo vettore, insolvenza che si manifesta anche e soprattutto nei casi di sottoposizione a procedura concorsuale; conseguentemente, deve ritenersi sussistente una precisa e consapevole scelta del legislatore, che non risulta derogabile per via interpretativa.
  2. L’art. 7-ter prevede un regime di solidarietà tra committente e primo vettore nei confronti del sub-vettore, il quale può agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei soggetti posti a monte della filiera del trasporto, con un’azione autonoma che va ad incidere sul patrimonio di un soggetto diverso da quello sottoposto a procedura concorsuale, il che consentirebbe di non ravvisare una violazione del principio della par condicio creditorum.

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale di Bologna ha concesso la provvisoria esecutività ad un decreto ingiuntivo ottenuto da un sub vettore in applicazione del citato art. 7-ter, in un caso in cui il primo vettore risultava sottoposto alla procedura del concordato preventivo.

Tale provvedimento appare di estremo interesse e conferma la sussistenza di un contrasto interpretativo suscettibile di avere importanti conseguenze per gli operatori del settore.

 

A cura dell’Avv. Stefano Campogrande (stefano.campogrande@studiozunarelli.com)

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