La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 925/2018, si è pronunciata sulla vexata quaestio degli elementi discretivi in base ai quali stabilire – nell’assenza di chiari accordi tra le parti che definiscano in maniera espressa la natura del rapporto tra esse intercorrente – se lo spedizioniere abbia o meno assunto il ruolo di vettore e debba perciò rispondere dell’eventuale inadempimento del contratto di trasporto.

Come noto, i principali elementi cui fa ricorso la giurisprudenza per operare tale distinzione consistono nella verifica di chi sia il soggetto indicato quale vettore nei documenti di trasporto, nella maggiore o minore autonomia di cui lo spedizioniere goda nell’organizzazione del trasporto e nell’assunzione o meno da parte di costui del rischio economico del trasporto, elemento quest’ultimo a lungo identificato con la determinazione in via forfettaria di spese e compenso dello spedizioniere e perciò (giustamente, visto l’ultimo periodo dell’articolo 1741 II comma c.c.) abbandonato da tempo quantomeno sotto il profilo della rilevanza ai fini che ci occupano della determinazione forfetaria del compenso.

In primo grado il Tribunale di Brescia, ritenendo che lo spedizioniere assistito dallo Studio avesse assunto l’obbligazione di eseguire l’intero trasporto in autonomia, lo aveva condannato a risarcire il danno patito dall’avente diritto alla riconsegna, seppur entro i limiti della responsabilità vettoriale.

La Corte, valorizzando la regola generale che disciplina la ripartizione dell’onere probatorio sul punto, ha riformato tale decisione, ponendo particolare enfasi sul profilo relativo all’emissione del documento di trasporto: secondo la Corte, infatti, tale documento non può essere utilizzato per dimostrare l’assunzione della veste di vettore ad opera dello spedizioniere se non è dal medesimo firmato, e ciò neppure laddove il documento riporti l’indicazione di quest’ultimo quale soggetto “incaricato del trasporto”.

La decisione testimonia quanto si rivelino cruciali ai fini della eventuale attribuzione allo spedizioniere della responsabilità vettoriale le modalità di emissione dei documenti di trasporto.

(a cura dell’Avv. Alberto Pasinoalberto.pasino@studiozunarelli.com).

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