L’accordo di rinnovo del contratto nazionale Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni del 3 dicembre 2017 prevedeva, tra le novità introdotte, l’istituzione della nuova figura lavorativa dei riders. Il testo approvato nell’autunno scorso, tuttavia, si limitava unicamente a definire la categoria lavorativa senza predisporre una disciplina specifica sul punto, deferendo il completo inquadramento giuridico a trattative separate da concludersi nei successivi tre mesi.

Il clamore mediatico che è conseguito alla sentenza “Foodora” e, più in generale, alla figura dei riders, ha indotto le parti sociali, già in ritardo rispetto alle previsioni concordate, a posticipare tale scadenza ed a pervenire solo nei giorni scorsi alla ambita regolarizzazione contrattuale del personale viaggiante su cicli e motocicli.

In particolare, con accordo del 18 luglio 2018, i Sindacati coinvolti hanno disciplinato tale figura stabilendo, in principio, che anche con riferimento ai riders troveranno applicazione le disposizioni generali normative previste dal contratto collettivo e relative al personale viaggiante, anche con riferimento agli aspetti di natura retributiva.

L’orario di lavoro ordinario è fissato in 39 ore settimanali, con la possibilità di una distribuzione su 5 o 6 giorni (le ore eccedenti si intenderanno retribuite come prestazione straordinaria)  con un minimo giornaliero di 2 ore e un massimo di 8. La durata della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, compresi gli straordinari, ed è prevista l’applicazione della cosiddetta settimana mobile per la fruizione dei riposi settimanali.

Ai riders, inoltre, dovranno essere applicate tutte le coperture assicurative e previdenziali previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, comprese le forme di assistenza sanitaria integrativa e la bilateralità oltre alla disciplina dell’apprendistato, l’obbligo di fornitura di dispositivi di protezione, l’assicurazione per danni cagionati a terzi a carico dell’azienda, la regolamentazione della contrattazione di secondo livello e norme specifiche sulla in materia di privacy.

Il contratto collettivo Logistica, Trasporti e Spedizioni, quindi, è infine giunto alla regolarizzazione dei riders ed alla loro qualificazione quali lavoratori subordinati. Fermo quanto sopra, che certamente sarà spunto per future rivendicazioni sindacali, non parrebbe però potersi per il momento estendere tale disciplina anche ai più famosi “cugini”, i riders della cosiddetta GIG economy (Foodora, e le altre piattaforme digitali). Questo accordo, infatti, non ha valore legislativo o efficacia erga omnes e vincola unicamente le parti aderenti, potendo le Società di delivery decidere di non applicarlo in virtù della propria libertà di autodeterminazione e presuppone un rapporto di lavoro subordinato.

 

 

 

A cura dell’Avv. Marcello Giordanimarcello.giordani@studiozunarelli.com

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