Il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 28  marzo 2019 ha stabilito che la disciplina relativa alla legittimità dell’anatocismo è applicabile anche alle aperture di credito in conto corrente, laddove non venga rispettata la pari capitalizzazione degli interessi prevista dall’art. 2, co. II, Delibera CICR del 9 febbraio 2000.  Nella fattispecie concreta, una società triestina di import – export, difesa dall’Avv. Andrea Piras, ha citato in giudizio un istituto bancario che le aveva concesso un’apertura di credito in conto corrente. In particolare la società attrice si era affidata a un consulente, il quale aveva appurato che la banca aveva effettuato una illegittima capitalizzazione degli interessi. L’illegittimità di tale capitalizzazione era dovuta al fatto che il contratto di apercredito escludeva espressamente che esso potesse generare saldi creditori. La conseguenza di tale esclusione era una violazione del principio dell’art. 2, co. II, della Delibera CICR del 9 febbraio 2000. L’istituto di credito, nelle proprie difese, ha eccepito che l’apertura di credito, alla luce della sua natura sostanziale di finanziamento, non può presentare saldi creditori e, pertanto, non era possibile applicare quanto previsto dall’art. 2, co. II, della Delibera CICR del 9 febbraio 2000. Secondo la tesi dell’attrice, tuttavia, l’apertura di credito si appoggiava comunque al conto corrente di cui la società attrice era titolare, con la conseguenza che doveva in ogni caso essere prevista la pari capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Il Tribunale di Pordenone, in accoglimento della tesi svolte dallo Studio, ha ritenuto che anche il contratto di finanziamento dovesse rispettare la disciplina sull’anatocismo e, pertanto, la capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca doveva ritenersi illegittima. L’istituto bancario è stato quindi condannato a rifondere all’attrice gli interessi illegittimamente incamerati.

(A cura dell’Avv. Andrea Pirasandrea.piras@studiozunarelli.com )

CategoryDiritto bancario

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