La questione, particolarmente dibattuta, concerne l’assoggettabilità al fallimento delle società iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese come start up innovative.

Come è noto, l’art. 31 del D.L. n. 221.2012 stabilisce espressamente che “La start up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n.3”.

In altri termini, secondo la predetta norma, la start up innovativa è soggetta ai soli istituti previsti dalla legge sul sovraindebitamento e non anche a quelli stabiliti dalla legge fallimentare. Dunque, secondo una interpretazione meramente letterale, parrebbe che l’iscrizione nella speciale sezione del registro delle imprese precluderebbe al Tribunale, in sede prefallimentare, una volta verificata positivamente la formale iscrizione e i suoi successivi aggiornamenti, di procedere ad ulteriori accertamenti sulla sussistenza in concreto dei requisiti per la dichiarazione di fallimento.

Tale impostazione, tuttavia, non prende in considerazione la natura amministrativa degli atti sottesi all’iscrizione delle società nella sezione speciale del registro delle imprese con la qualifica di start up innovativa, così come quelli di periodico aggiornamento, i quali sono dunque sempre disapplicabili dall’Autorità giudiziaria ordinaria ove si accerti la loro non conformità alla legge.

Ne consegue che, nel caso in cui il creditore proponga istanza di fallimento, il Tribunale può accertare la sussistenza o meno dei requisiti di legge per l’attribuzione della qualifica di start up al fine di verificare, sotto il profilo soggettivo, l’assoggettabilità o meno della debitrice al fallimento (conforme: Trib. di Udine del 22.05.2018, Trib. di Milano del 4 agosto 2016).

In sede processuale, peraltro, sarà onere della società debitrice, di cui si chiede il fallimento, dimostrare lo status di start up e dunque di soggetto non fallibile.

 

A cura dell’Avv. Federico Tassinari (sede di Bologna e Ravenna) – federico.tassinari@studiozunarelli.com

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